Assegno di inclusione (ADI): indicazioni su cosa deve fare la Pubblica amministrazione. Nuova sezione del sito ADI Operatori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiIl Comune a seguito di una controversia, con Sentenza della Corte di Appello è stato condannato al pagamento di una somma di circa 380.000 euro e successivamente è pervenuto al protocollo un atto di precetto dove si chiede il pagamento dell’intera somma. Entrambi gli Avvocati hanno raggiunto un accordo transattivo e cioè il pagamento di circa 300.000 euro in due rate, una al 20 aprile 2021 e l’altra nel 2022. E’ da premettere che tale Sentenza, pervenuta al Comune nel mese di novembre 2020, non è stata mai comunicata all’ufficio ragioneria, né tantomeno è stata menzionata nella delibera di assestamento e di conseguenza non sono state accantonate le somme necessarie (nel rendiconto 2019 il fondo contenzioso era pari a e 70.000 circa e sul bilancio di previsione 2020/2022 sono stati stanziati € 25.000). In fase di predisposizione del bilancio 2021/2023 l’ufficio ragioneria è venuto a conoscenza della Sentenza in quanto ha chiesto una ricognizione del contenzioso e quindi è stato previsto nel modello A/1 un avanzo accantonato presunto esercizio 2020 per contenzioso di circa 500.000 euro. Considerato che l’accordo transattivo prevede un primo pagamento di € 150.000 circa entro il 20 aprile 2021, non avendo l’Ente approvato il rendiconto 2020, né un preconsuntivo, può dopo aver approvato il bilancio 2021/2023, dove è allegato anche il prospetto A/1, applicare l’avanzo accantonato del risultato presunto di amministrazione 2020?
Il punto 9.2.4 del principio applicato 4/2 recita che: “In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione”.
Il successivo punto 9.2.5 aggiunge: “in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l’utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall’ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate”.
Ed infine il punto 9.2.10: “Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.” […] Con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, è consentito l’utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente, se la verifica prevista per l’utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l’aggiornamento dell’allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ( avanzo di amministrazione presunto) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell’esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.
Tutto ciò premesso, si ritiene che sia utilizzabile l’applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione purché l’ente provveda ad aggiornare/approvare il risultato di amministrazione presunto.
Si ricorda, infine, che, in merito alle quote di avanzo da applicare (vincolate e accantonate), l’ente è tenuto a verificare quanto prescritto nel punto 9.2.15 e 9.2.16 del citato principio 4/2 (limite alla applicazione dell’avanzo di amministrazione: verificare che la lettera A del risultato di amministrazione sia positiva/maggiore alle quote del FCDE e FAL; diversamente, in caso fosse o negativa/inferiore, “gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione).
30 marzo 2021 Mario Petrulli
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
presentata dal dott. Giustino Goduti
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