Indennità di turno

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
08 Aprile 2021

Gli agenti di Polizia Locale di questo Ente percepiscono l'indennità di turno, poiché la struttura organizzativa del nostro Servizio di Polizia Locale prevede un orario di servizio continuativo giornaliero di almeno 10 ore (si tratta di orario di servizio e non di orario di lavoro). Un agente di P.L. usufruisce dei permessi a ore della Legge 104/92 per assistenza a famigliare convivente (in un turno di 6 ore: 4 sono lavorate e 2 sono di permesso L.104/92), dovendo liquidare tale indennità oraria si chiede se la stessa spetta all'interessato visto che il turno non viene completato per intero con la prestazione lavorativa o se debba essere erogata solo per le ore di effettivo servizio prestato.

Risposta

Ad avviso di chi scrive, su di un piano generale ed astratto, non vi è un’incompatibilità assoluta tra organizzazione del lavoro per turni e fruizione, da parte del lavoratore turnista, di permessi di cui alla Legge n. 104/1992.

Ciò detto, non avendo reso la prestazione per alcune ore a causa del permesso, viene meno, per l’interessato, il presupposto stesso per l’erogazione dell’indennità; in base all’art.22, comma 6, del C.C.N.L. del 14.9.2000 (e successive riformulazioni contrattuali) l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Occorre, comunque, aggiungere che non possono non evidenziarsi le ricadute organizzative di una tale situazione, tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche tipiche dell’organizzazione del lavoro per turni.

Infatti, questa ha lo scopo di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore) attraverso la effettiva rotazione ciclica dei lavoratori, in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane, pomeridiane ed eventualmente serali), sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente.

Occorre, quindi, valutare se l’assenza dell’interessato (da ascrivere ai sopracitati permessi) faccia venir meno il presupposto delle 10 ore continuative, incidendo, quindi, sull’attribuzione della retribuzione per turno, in quelle specifiche giornate, anche per gli altri operatori.

31 marzo 2021              Elena Conte

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