[Funzioni locali] Istituti normativi comuni
ARAN
Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali
AFL21
[Funzioni locali] Istituti normativi comuni
La Dichiarazione congiunta n° 2 di cui al CCNL 17.12.2020, prevede una serie di possibili cause di monetizzazione, all’atto della cessazione dal servizio, delle ferie non fruite dai dirigenti: tale elenco ha carattere tassativo ed esaustivo o potrebbero essere configurate per analogia altre possibili ipotesi di monetizzazione ed in tal caso le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica in atto potrebbero integrare una di queste ipotesi ulteriori?
L’art.5, comma 8, della legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti, salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell’8.10.2012.
Nell’ambito di tale cornice legislativa debbono essere correttamente interpretate:
a) la disposizione dell’art. 16, comma 13, del CCNL dell’Area delle Funzioni Locali del 17.12.2020, secondo la quale: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”;
b) la Dichiarazione congiunta n. 2, allegata al medesimo CCNL del 21.5.2018, che espressamente recita: “In relazione a quanto previsto dall’art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”.
Tanto premesso, si deve rilevare che l’art. 16, comma 13 del CCNL 17.12.2020, con la locuzione “secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2”, si è limitato a rinviare all’elencazione contenuta nella Dichiarazione congiunta n° 2 la enumerazione delle ipotesi che possono dar luogo alla monetizzazione delle ferie non godute, enumerazione che costituisce una semplice ricognizione delle causali previste in materia dalle ricordate circolari applicative del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Pertanto, laddove si ponga, come nella fattispecie dedotta, la richiesta di un indirizzo interpretativo sulla possibilità o meno di configurare ipotesi di monetizzazione ulteriori rispetto a quelle rinvenibili nella citata Dichiarazione congiunta, si deve osservare che la richiesta stessa attiene alla definizione della portata applicativa delle specifiche disposizioni di legge sopra ricordate come interpretate nelle citate circolari.
La tematica esula quindi dall’attività di assistenza dell’ARAN, limitata dall’art. 46, comma 1, del dlgs. n.165/2001, esclusivamente alla formulazione di orientamenti per l’uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e pertanto l’Agenzia rinvia alle indicazioni formulate in materia dal Dipartimento della Funzione Pubblica.