[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali

ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 25 marzo 2021 – AFL20

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08 Aprile 2021

[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali

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Orientamenti applicativi Comparto Funzioni locali

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[Funzioni locali] Trattamento Economico Dirigenza Enti Locali

Qualora  a seguito della costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti in base all’art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario è possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative?

L’art.57. comma 2, lett. a) del CNL del 17.12.2020 prevede espressamente che dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, sia annualmente costituito con le seguenti risorse: “a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56  e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”.

La citata norma, dunque, come si evince dal suo tenore letterale, consente agli enti di consolidare, in un unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999) che, nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge.

Nel caso in cui, pertanto, da parte dell’organo di controllo di cui al richiamato art. 57, comma 2, lett. a) sia stata certificata per l’anno 2020 una entità di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, come conseguenza un minor impegno finanziario, ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente.

Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lett. e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all’orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017.

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