RISPOSTA:
La quantificazione degli importi relativi all'addizionale comunale Irpef, quali risultano precompilati nel modello di certificazione, è stata effettuata dal MEF considerando gli incassi risultanti dai modelli F24 dell'anno 2020 e dell'anno 2019, con ciò ottenendo degli importi che sono necessariamente diversi da quelli rilevati nella contabilità dei comuni, che debbono invece tenere conto dei principi contabili per la registrazione degli accertamenti relativi all'addizionale; per di più in molti casi i comuni che effettuano l'accertamento dell'addizionale per competenza (e non per cassa) hanno prudenzialmente ridotto l'accertamento relativo al 2020 per tenere conto del calo del gettito conseguente alla pressoché certa riduzione del reddito dei contribuenti.
Anche la nuova versione del modello di certificazione, approvata con D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021, non permette di evidenziare tali differenze (le colonne a/1 e b/1 non sono infatti editabili) per cui l'importo che sarà riconosciuto a ciascun ente per eventuali minori accertamenti della addizionale risulterà computato esclusivamente sulla base dei dati di cassa precompilati: l'importo che sarà riconosciuto avrà quindi un valore diverso, e generalmente minore, dell'importo dei minori accertamenti che gli enti rileveranno, e l'importo del "Fondone" che, in quanto non utilizzato, confluirà nell'avanzo vincolato non potrà tenere conto di tale riduzione riconosciuta.
Per tali motivi è consigliabile, al fine di assicurare una migliore comprensione dei dati contabili, riportare nella relazione al rendiconto apposita evidenza dell'utilizzo delle risorse del fondo per finanziare la riduzione prudenziale dell'accertamento dell'addizionale comunale Irpef operata nel 2020 e della conseguente divergenza tra la quota utilizzata del fondo risultante dalla certificazione e quella fatta confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione.
Lo stesso MEF ha infatti precisato quanto segue con la FAQ n. 24 del 21 gennaio 2021:
"" In merito all’addizionale comunale all’IRPEF il confronto anno 2019 con anno 2020 risente del fatto che l’acconto 2020 viene effettuato nel 2021 sulla base dei redditi 2019. Precisa a tal fine il MEF come nella consapevolezza della problematica, si rappresenta che il Tavolo tecnico, di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020, affronterà la criticità, tenendo anche conto delle risorse incrementali del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui agli artt. 106 del Dl n. 34/2020 e 39 del Dl n. 104/2020, previste per l’anno 2021 dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) "".
12 aprile 2021 Ennio Braccioni