Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Un dipendente pubblico ha ricevuto un incarico di docenza a contratto presso un'università. Si chiede se alla luce della normativa vigente, è necessaria l'autorizzazione dall'amministrazione di competenza oppure l'attività rientra tra quelle di cui all'art.53, comma 6 lett.f-bis.
RISPOSTA:
Per quanto si evince dall’art. 19, comma 6, del citato CCNL, il dipendente non può avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e non può trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
A seguito del rinvio del CCNL citato all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dunque, laddove si tratti di autorizzare il dipendente a rapporti a tempo determinato, di tipo occasionale e temporaneo, l’Ente dovrà valutare la compatibilità con l’attività lavorativa svolta presso la stessa in relazione a quella da svolgere presso altro soggetto e l’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziali, restando sempre salvo il potere dell’Amministrazione di appartenenza di monitorare e valutare la compatibilità di detti incarichi con lo svolgimento dei doveri istituzionali.
Le ipotesi c.d. liberalizzate dall’art. 53, comma 6 f-bis, ossia ) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica riguardano situazioni occasionali e non continuative, non potendosi ammettere in contemporanea due rapporti distinti con diversi datori di lavori pubblici, salvi i casi in cui sia ammesso il part-time a fronte di attività libero professionali nelle materie tecniche e finanziarie.
Pertanto, anche in relazione alle indicazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, in sede di rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi, ex art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si deve tenere conto dell’impegno e della natura degli stessi, che dovranno comunque essere caratterizzati da occasionalità e non dovranno presentare profili, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto all’attività istituzionale.
L’autorizzazione non potrà, quindi, essere accordata qualora l’espletamento degli incarichi integri svolgimento di attività professionale, preclusa al pubblico dipendente a tempo pieno, se svolta con abitualità, sistematicità e continuità (art. 5 del D.P.R. del 1972; art. 53 del D.P.R. 917 del 1986; v. anche Cass. Civ., I, n. 9102/2003; Cass. Civ., II, n. 9019/1993, Cass. Civ., V, n. 15538/2002), ovvero quando l’oggetto dell’incarico evidenzi situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Inoltre, l’incarico dovrà svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, eventualmente mediante utilizzo degli istituti contrattuali che disciplinano le assenze del personale (ferie, permessi non retribuiti), compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione.
dott. Eugenio De Carlo 14 aprile 2021
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
presentata dal dott. Giustino Goduti
Le indicazioni del Ministero della Cultura
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