Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito dell'avv. Elena Conte
QuesitiDOMANDA:
Questo ente ha la necessità di disciplinare l'occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie e tende da parte di alcuni ristoranti della zona in un vicolo pedonale per consentire, anche in presenza di tavoli e sedie che occupano la carreggiata, il corretto flusso dei pedoni e la possibilità per eventuali soccorsi di poter accedere liberamente alle abitazioni poste nel vicolo.
In sostanza si chiede di sapere, in base alle norme vigenti, quale sia la larghezza della strada da lasciare libera al di fuori dell'occupazione del suolo pubblico da parte dei ristoranti al fine di consentire il passaggio pedonale.
RISPOSTA:
Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico
Per quanto riguarda le fasce di rispetto previste dal regolamento, queste sono inderogabili, ove previste, non esistendo disposizioni di senso contrario. L'articolo 20 del codice della strada precisa che l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art 18, comma 2 del codice della strada. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Lo spazio libero del marciapiede può essere quindi derogato nei limiti sopra indicati. Anche per il limite minimo inderogabile bisogna fare riferimento all'articolo 20 prima citato che non precisa quanto largo deve essere lo spazio lasciato per i pedoni in deroga ai 2 metri previsti in via generale, ma si può senza dubbio fare riferimento all'articolo 157 del codice della strada, prevedendo uno spazio minimo di almeno un metro quando vi sono condizioni che non permettono di rispettare la prescrizione generale. La larghezza minima necessaria per mantenere la strada a doppio senso di circolazione è di metri 5,60 (norma mutuabile dall’articolo 42, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada). Inoltre, l’articolo 140, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, stabilisce in metri 2,75 la larghezza minima di una corsia.
Quindi, per quanto riguarda il codice della strada, nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Invece, per quanto riguarda l'occupazione della carreggiata questa può essere autorizzata solo sulle strade di tipo E) ed F) e a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, sempre che essa non determini intralcio alla circolazione, a nulla rilevando il fatto che l'occupazione sia in adiacenza ai fabbricati. In ogni caso, la richiesta adiacenza ai fabbricati non è riferita all'edificio del richiedente l'occupazione e quindi ben può essere autorizzata per il codice della strada dal lato opposto della strada, sempre che sia adiacente ai fabbricati di quel lato nei limiti già detti. Inoltre è prevista anche la deroga ulteriore per le zone di rilevanza storico ambientale o dove vi sono particolari caratteristiche geometriche della strada, nel qual caso è possibile rilasciare ugualmente l'autorizzazione ad occupare il marciapiede nel rispetto dei diritti dei pedoni e di coloro che hanno una impedita capacità motoria.
Va poi considerato il tenore del regolamento comunale in materia e del Regolamento della Regione Lazio 19 gennaio 2009, n. 1 che ha dettato le disposizioni attuative e integrative della richiamata legge regionale n. 21 del 2006, stabilendo all’art 2, rubricato “criteri generali per l’adozione degli atti comunali in materia di occupazione di suolo pubblico”, che i Comuni, nell’adozione degli atti in materia di occupazione di suolo pubblico, tengono conto dei seguenti criteri generali: a) salvaguardia delle aree di particolare valenza storico-ambientale o socio-economica; b) adeguatezza degli arredi urbani; c) salvaguardia e riqualificazione di zone di pregio anche attraverso la presenza di pubblici esercizi adeguati; d) garanzia dell’equilibrio tra lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e le esigenze di tutela e di promozione degli aspetti storico-artistici nell’ambito dei contesti urbani in cui le suddette attività sono insediate, con particolare riferimento ai centri storici e alle aree relative alla cosiddetta città consolidata; e) promozione, nel rispetto dei diversi contesti architettonici, delle attività di somministrazione legate a tradizioni, usi e costumi locali, anche quali attrattori di flussi turistici; f) previsione e salvaguardia di adeguati percorsi ciclo-pedonali e veicolari, ivi compresi quelli relativi al passaggio dei mezzi di soccorso; g) armonizzazione delle procedure finalizzate alla concessione di occupazione di suolo pubblico con i principi di semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; h) revisione dei tempi di durata delle concessioni di occupazione di suolo pubblico in funzione delle necessità di programmazione delle imprese, anche con riferimento a progetti di sviluppo presentati unitariamente da più operatori; i) salvaguardia dei livelli occupazionali.
Con specifica ordinanza, inoltre, si può/poteva dare facoltà alle imprese che effettuassero somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di estendere l’area di occupazione suolo pubblico con tavoli, ombrelloni e sedi.
Infine, le occupazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate all’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 e in particolare:
i tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale preferibilmente di almeno 1 metro e mezzo tra le persone, comunque non inferiore ad almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet, tenendo comunque conto del passaggio del personale di sala e fermo restando il divieto di assembramento.
15 aprile 2021 Avv. Elena Conte
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – risoluzione 10 aprile 2025, n. 25
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta di Andrea Dallatomasina
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