Conteggio del personale in servizio al 31.12.2018 – corretta applicazione dell’art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 16.11.2022
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni
QuesitiDOMANDA:
Si chiede se una Unione di Comuni è costretta a istituire il Fondo Garanzia Debiti Commerciali, in caso affermativo se possa essere finanziato con avanzo presunto di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto.
Si precisa che l'Ente non è tenuto ad adottare il FCDE.
RISPOSTA:
Il "Fondo di garanzia debiti commerciali", consistente in un accantonamento sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nel risultato di amministrazione, è stato istituito con il comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), il cui comma 859 definisce l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme: tale ultima disposizione espressamente dispone che l'obbligo di tale accantonamento - il cui importo va determinato come percentuale degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nell'esercizio in corso - riguarda "" le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 "", ed in tale definizione rientrano anche le Unioni dei Comuni.
Tale fondo va allocato in bilancio tra le spese correnti della Missione 20 Programma 3, ed in quanto spesa corrente non può essere finanziato con l'avanzo di amministrazione, tantomeno con l'avanzo presunto; al riguardo si richiama quanto previsto dall'articolo 187 del TUEL relativamente alle finalità di utilizzo dell'avanzo libero debitamente accertato (comma 2) nonché ai limiti di utilizzo delle quote accantonate e vincolate dell'avanzo presunto (commi 3 e 3-sexies).
15 aprile 2021 Ennio Braccioni
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