Costituzione FGDC ente interessato dal sisma centro Italia con tempi di pagamento dilungati ex DL 189/16

Risposta al quesito del dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Aprile 2021

DOMANDA
L’Ente non essendo riuscito ad allineare lo stock del debito commerciale (L.145/2018) in PCC con quello in contabilità per l'anno 2019 entro il 31/12/2020 ed avendo un tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti di 118 giorni, ha costituito il fondo di garanzia debiti commerciali sul bilancio 2021. Successivamente abbiamo scoperto che c'è una normativa a favore di tutti i Comuni colpiti dal sisma, che da la possibilità agli stessi di non costituire il fondo nel caso in cui il tempo medio ponderato di ritardo sia inferiore a 120 giorni ma sempre a condizione che i dati in PCC siano allineati con quelli della contabilità.
Si chiede pertanto se sia possibile procedere all'allineamento dei dati in piattaforma nell'anno 2020 e se nel caso di allineamento in tempi brevi sia possibile procedere con una variazione di bilancio per avvalersi della normativa sopra richiamata ed abbassare o eliminare il fondo già costituito.
 
Integrazioni al quesito:

L’Ente ha già provveduto a costituire nel bilancio preventivo 2021 al capitolo 2480-1 il Fondo garanzia debiti commerciali pari ad € 197.317,22.
La corte dei conti con deliberazione n° 12/2021/PRSP (del 04.03.2021) osserva, al riguardo, come il Comune di …, in quanto rientrante tra quelli terremotati, abbia potuto avvalersi della facoltà di differire i pagamenti entro il termine massimo di 120 giorni, mediante adozione di provvedimento motivato, come previsto dall’art. 37 del d.l. n. 189/2016[1], che tuttavia non sembra essere stato adottato.
[1] D.lgs. n. 189/2016, Art. 37 “Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza.
1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni”.
 

Risposta

RISPOSTA:
Il comma 862 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 espressamente prevede che l'accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali deve essere disposto entro il termine del 28 febbraio sulla base delle condizioni riferite all'esercizio precedente rilevate entro tale data dalla PCC: stante tale formulazione non appare percorribile la soluzione prospettata nel quesito, in quanto una eventuale modifica delle condizioni esposte dalla piattaforma, conseguenti alla ipotizzata posticipazione della data di scadenza delle fatture, non potrebbe avere effetto per la determinazione del Fondo garanzia debiti commerciali da iscrivere nel bilancio 2021 in quanto a tal fine, come più sopra ricordato, si deve fare riferimento ai dati rilevati alla data del 28 febbraio 2021.
Per quanto concerne poi il richiamato articolo 37 del d.l. n. 189/2016, lo stesso riconosce agli enti interessati dagli eventi sismici del 2016 la possibilità di differire i termini di pagamento, di norma stabiliti in trenta giorni, per un periodo non superiore a centoventi giorni, mediante la adozione di un provvedimento motivato, provvedimento che non è stato a suo tempo adottato: si ritiene pertanto che tali nuove scadenze così differite potranno essere tenute presenti nel calcolo che viene effettuato dalla PCC soltanto se rettificate in piattaforma a seguito della adozione di tale provvedimento, ancora da adottarsi, e quindi saranno rilevanti ai fini del calcolo che sarà effettuato all'inizio del 2022 con riferimento all'anno 2021.
Allo stato attuale, unica possibilità che si prospetta all'ente sembra consistere nella auspicata approvazione, da parte del Parlamento, dell'emendamento al d.l. n. 41/2021 (c.d. "decreto sostegni") caldeggiato dall'ANCI e che prevede il rinvio al 2022 degli obblighi di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali, norma che se approvata consentirebbe di "liberare" l'importo attualmente accantonato nel bilancio 2021.


16 aprile 2021                        Ennio Braccioni

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