Ricorso a Consip, acconto Irpef, riforma fiscale, energia rinnovabile, interventi di protezione civile.
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiDOMANDA:
Quesito normativo su limite fruizione giornate per servizio come protezione civile.
Alcuni dipendenti a tempo indeterminato di questo Ente fanno parte della Protezione Civile e intendono usufruire delle giornate appositamente previste al fine di prestare servizio volontario in tal senso.
Si chiede se, ai sensi della recente normativa, non da ultimo con particolare riferimento alla normativa anti-Covid, esiste un numero massimo annuale di giornate delle quali ogni dipendente può usufruire, oppure se non esiste un limite massimo.
RISPOSTA:
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 1/2018, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile (soggetti iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 1/2018) di partecipare agli interventi di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’art. 7 del medesimo decreto, quali emergenze derivanti da eventi calamitosi o emergenze di rilievo nazionale, di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Generalmente, il diritto all’assenza deve essere riconosciuto al lavoratore per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno. Nei casi di emergenza nazionale e per tutta la durata della stessa, tale diritto è elevato fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati.
Per l'elevazione della durata dei periodi continuativi vedere l'art. 35-bis, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. :
1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i periodi continuativi di cui al comma 2 dell'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono elevati fino a centottanta giorni, fermo restando il limite massimo di giorni nell'anno previsto nel medesimo comma 2.
Si riporta il testo integrale del citato articolo 39 d.lgs. n. 1/2018:
1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno. (61)
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefìci di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefìci di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (63)
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. (2)(62)
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.
(61) Per l'elevazione della durata dei periodi continuativi di cui al presente comma vedi l'art. 35-bis, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
(62) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 15, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
(63) Le modalità previste dal presente comma sono state definite con D.P.C.M. 26 ottobre 2018.
dott. Eugenio De Carlo 16 aprile 2021
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza del 21 maggio 2025, n. 1143
presentata dal dott. Giuseppe Napolitano
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: