MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta al quesito del dott. Savazzi Angelo Maria
QuesitiDOMANDA:
Si chiede se nel caso in cui si ha un segretario comunale a reggenza per due giorni soli a settimana presso il comune, se può essere incaricato della responsabilità di un settore e se deve percepire una maggiorazione della sua indennità di posizione nel caso questo fosse possibile. Si fa presente inoltre che il precedente responsabile è stato nominato ad interim e non percepiva nessuna indennità e se può essere nominato ad interim anche il segretario comunale considerando che non si rispetterebbero i limiti di spesa del personale anno 2016, in caso contrario.
RISPOSTA:
L’art. 99 CCNL 17.12.2020 affida alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, che si svolge a livello nazionale, la definizione dei criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza.
Le reggenze e le supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un periodo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze
Per la reggenza o la supplenza a scavalco spetta un compenso in misura percentuale rispetto alla retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 37, comma 1, lett. da a) a e) del CCNL del 16.5.2001 (art. 1 accordo decentrato 13.1.2009), ragguagliata al periodo di incarico.
Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%. In assenza degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore.
Si deve ritenere che ai segretari con incarico di reggenza sia possibile riconoscere la maggiorazione della retribuzione di posizione solo da parte dell’ente presso il quale sono titolari e comunque tale maggiorazione non rientra tra le voci sulle quali deve calcolarsi la percentuale per la retribuzione dell’incarico a scavalco.
dott. Angelo Maria Savazzi 19 aprile 2021
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
Brevi appunti sul DDL Camera 1621/ Senato 1457 recante modifiche d’interesse degli EELL
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: