Stabilizzazione LSU: nuova erogazione del contributo annualità 2025 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti (elenco n. 6)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 29 maggio 2025
Risposta al quesito del consulente Daniele Conforti
QuesitiDOMANDA:
Si chiede di sapere se per una dipendente assunta ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (oltre l'orario di lavoro), andata in maternità bisogna comunque erogare lo stipendio.
RISPOSTA:
Il rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui prestazione è distaccata, diversa ed ulteriore rispetto al rapporto di lavoro principale in essere con l’ente di appartenenza.
Trattandosi di una prestazione lavorativa completamente indipendente da quella che il lavoratore conduce presso l’ente che lo autorizza, l’intera disciplina economica, contrattuale, previdenziale e di sicurezza è rimessa all’ente, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che se ne avvale.
Pertanto deve essere erogato lo stipendio durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
Daniele Conforti Consulente del Lavoro Data 20/04/2021
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