Ammissione domanda bando erogazione contributi con scadenza in giorno festivo

Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
22 Aprile 2021

DOMANDA
In data 1 febbraio 2021 è stato pubblicato un avviso per contributi a fondo perduto a favore di attività economiche operanti nel Comune di …, sulla scorta di un DPCM del 24 settembre 2020 che prevedeva contributi economici ad alcune aree interne, tra cui è ricompreso anche il Comune di ...
Il bando prevedeva che al termine della ricevibilità ed ammissibilità delle istanze, il Responsabile del servizio procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irrecevibili/inammissibili.
L'art. 8 comma 2 del bando di cui trattasi prevedeva testualmente: "...l'istanza può essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo del Comune o tramite raccomandata A.R. oppure presentata direttamente all'ufficio protocollo e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 28 febbraio 2021....".
E l'art. 9 punto 1 prevede ancora che: "...il responsabile del servizio procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante verifica della: presentazione entro i termini di scadenza di cui all'art. 8 comma 2....".
Un'istanza è invece pervenuta tramite PEC in data 1 marzo 2021.
Tale situazione può essere motivo di esclusione secondo le condizioni indicate nel bando?

E’ pur vero che la scadenza di un termine che cade in un giorno festivo al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. che stabilisce, con riferimento alle modalità di computo del termine di prescrizione, che "non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo"; d’altra parte il principio della posticipazione "ipso iure" al primo giorno seguente non festivo è evidenziato anche dall'art. 1187 c.c., in tema di obbligazioni, che sancisce, al secondo comma, che "la disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi" e dall'art. 155, commi 3 e 4, c.p.c., secondo cui "i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo" (Cons. Stato, sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4592, in tema di controllo sulle autorizzazioni paesaggistiche).
 

Risposta

RISPOSTA:
Non tutta la giurisprudenza è favorevole all’applicazione dei principi sanciti in tema di termini processuali anche alle procedure di gara e di concorso, specie quando il bando è chiaro e preciso e prevede ampi mezzi alternativi di invio; come nel caso di specie in cui, da una parte, il bando è chiaro nel prevedere la doverosità dell’invio entro una determinata data ed ora, con la espressa declaratoria di irricevibilità in caso di tardiva trasmissione, e, dall’altro, è ampio nel prevedere una pluralità di mezzi di trasmissione, compresa la pec per la quale non osta, evidentemente, la giornata festiva in ordine all’utilizzo, essendo nella piena e continua disponibilità del mittente.

In questo senso, infatti, si orienta, in difformità da altro precedente giurisprudenziale, la giurisprudenza del TAR Veneto (sent. N. 1023/2013) e del Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. N. 170/217), secondo cui non può essere ammessa una partecipazione tardiva attesa la non superabilità del limite temporale posto per la presentazione delle domande - ancorché domenicale - quale conseguenza sia della inequivoca formulazione degli atti di gara sia del fatto che i concorrenti, per rispettare la scadenza, ben potevano fare ricorso a diverse ed alternative forme di trasmissione della loro documentazione.

Pertanto, alla luce delle precise e rigorose previsioni del bando, dei diversi mezzi di spedizione ammessi, compresa la pec, della giurisprudenza prima citata, si ritiene non ammissibile la domanda tardiva, salvo che non sussistano fondi capaci di soddisfare tanto le domande pervenute nei termini quanto quella fuori termine, quindi sulla base di una motivazione di tipo finalistico e sostanziale rispetto alle finalità del procedimento.


Dott. Eugenio De Carlo 21/04/2021
 

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