Differenza tra proposta migliorativa e variante negli appalti di lavori
TAR Campania, Napoli, Sezione I – Sentenza 20 gennaio 2025, n. 506
Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 3 marzo 2021 n. 1808
Servizi Comunali GareNella Sentenza resa dal Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda la distinzione tra varianti non consentite e miglioramenti ammessi rispetto ai progetti posti a base di gara.
I Giudici affermano che, in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del Progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.
TAR Campania, Napoli, Sezione I – Sentenza 20 gennaio 2025, n. 506
Risposta del Dott. Paolo Dolci
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, Sezione II - 24 dicembre 2024, n. 10380
Risposta del Dott. Salvatore Di Bacco
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