Arretrati diritti di segreteria non percepiti nel 2020

Risposta al quesito del dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
23 Aprile 2021

DOMANDA:
L’Ente insieme ad altri due Enti fa parte di un Unione di comuni, con un unico segretario. 
Il Segretario ha percepito nel 2020 diritti di segreteria per tutto il quinto dello stipendio, in riferimento al vecchio contratto CCNL. Siccome nell’anno 2020 ci sono stati diversi rinnovi contrattuali nell’Unione, quali mense, servizi sociali, trasporti, nettezza urbana, il limite di 1/5 è stato superato, e quindi ci sono state somme che non sono state erogate al Segretario.
A febbraio 2021, a seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL, sono stati erogati al segretario gli arretrati previsti. Il segretario richiede tali diritti di segreteria che non ha percepito nel 2020. Secondo il segretario deve essere effettuato il conguaglio dei diritti di segreteria.
Si vuole capire se risulta lecito pagare gli arretrati dei diritti di segreteria, e si chiede un riferimento normativo.

Risposta

RISPOSTA:
Si ritiene che la risposta debba essere trovata nell’articolo 10 del Decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ove si precisa che, l’importo dei diritti di segreteria, non debba superare il quinto dello stipendio in godimento.
In assenza specifiche istruzioni al riguardo, si ritiene che debba farsi riferimento al criterio di cassa (percepito nell’anno di competenza, cioè di riferimento).
Con la deliberazione della Corte dei conti – sezione Molise – n. 74/2020/PAR, seppur su caso diverso, si è precisato che “[…] la delimitazione degli emolumenti attribuibili sia costituito dallo stipendio erogato dal singolo ente locale interessato dalla funzione rogatoria ovvero quello globalmente fruito da parte del segretario comunale, la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (Sezione regionale di controllo per la  Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR).”
Rimane salva la possibilità in capo all’ente di inoltrare apposito quesito al Dipartimento della Funzione pubblica ed eventualmente, se di competenza, all’Aran.

21 aprile 2021 – dott. Fabio Venanzi

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