Novità sulle modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiL'istanza di estumulazione va in marca da bollo? Quale normativa posso citare? Un operatore di onoranze funebri sostiene di no.
Sulle istanze che prevedono "l’emanazione di un provvedimento amministrativo" deve essere apposta una marca da bollo da 16 € (cfr. Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dall'articolo 7-bis del Decreto Legge 26/04/2013,n. 43).
Qualora si sta presentando un'istanza in forma telematica, sarà necessario acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicare all'ente il relativo numero identificativo (seriale), autocertificando che questa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (cfr. articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).
Nel dettaglio, l’art. 2, comma 1 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che” L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”.
Le domande di autorizzazioni e concessioni comunali sono soggette all’imposta di bollo, come pure i relativi provvedimenti di rilascio; l’ultimo aumento dell’imposta di bollo ad € 16,00 per istanze e su provvedimenti della pubblica Amministrazione è decorso dal 26 giugno 2013, in virtù del decreto legge n. 43 del 26/04/2013, convertito nella Legge n. 71 del 24/06/2013.
Ne consegue che, al momento della presentazione della domanda, la stessa deve essere bollata: in caso contrario, l’Amministrazione sarà costretta ad inviare la documentazione, fiscalmente incompleta, al competente Ufficio locale delle Entrate. La presentazione delle domande in modalità telematica è prevista a partire dal 30 settembre 2011.
L’assenza della marca da bollo non compromette la validità, né l’efficacia della domanda o del provvedimento, ma concretizza un’irregolarità unicamente fiscale, sanabile con il pagamento di un importo maggiorato.
Le marche da bollo da € 16,00, vanno apposte sia sulla domanda, sia sul provvedimento di autorizzazione, con le modalità previste dagli articoli 4 e 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (una marca da bollo per un massimo di 25 linee per ogni facciata).
Quanto detto vale per le domande e i provvedimenti redatti su carta.
Per quanto riguarda una domanda telematica (ad esempio presentata al SUAP), la situazione è radicalmente diversa. Dal 1° gennaio 2014 le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della pubblica Amministrazione, volte ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo scontano un’unica imposta di bollo forfetaria di 16,00 euro. Lo stesso importo fisso di 16,00 euro si applica agli atti, provvedimenti e certificati rilasciati in via telematica dalle pubbliche Amministrazioni.
Esiste poi una casistica di atti non soggetti al pagamento della marca da bollo, in quanto ricadenti in una delle ipotesi previste dall'allegato B (file allegato) del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, dall'articolo 82 del Decreto Legislativo 03/07/2017, n. 117 o dal Decreto Legge 19/05/2020, n. 34.
28 aprile 2021 Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
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