Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiPremesso che con la risoluzione 243 del 13 aprile 2021 l'agenzia delle entrate ha chiarito, che: “è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono, per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata”.
Si chiede come è possibile recuperare la differenza tra l'imposta ordinaria versata sugli emolumenti riferiti alla contrattazione decentrata 2020 e corrisposti nel 2021 e l'imposta a tassazione separata che si sarebbe dovuta applicare.
Si aggiunge che nella risposta ad interpello n. 243 del 13/04/2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il contratto decentrato è stato sottoscritto prima della maturazione, e la corresponsione delle indennità (es. il premio produzione) avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, si applica la tassazione ordinaria.
In relazione alla modalità attraverso cui il personale dipendente ed ex dipendente può recuperare la maggiore imposta versata sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602 «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso laquale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenzadi quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale,duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza dicui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data incui la ritenuta è stata operata».
In relazione a tale disposizione, si rileva che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex multis, Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014 e ordinanza n. 11602 del 6 giugno2016), il dies a quo da cui far decorrere il termine di quarantotto mesi è da individuarenel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura.
Pertanto, l'Ente istante, ovvero i soggetti interessati potranno presentare, entro i termini descritti, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, invece che a tassazione separata.
(Interpello Agenzia delle Entrate n. 223 del 09/04/2021).
29 aprile 2021 Daniele Conforti
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Agenzia delle Entrate – risoluzione 11 aprile 2025, n. 29
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