Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL'Ente deve pagare il compenso al membro esterno del Nucleo di Valutazione in forma monocratica. Tale figura corrisponde a un dipendente di un altro comune debitamente autorizzato dall'Ente di appartenenza.
Quale trattamento fiscale e contributivo è necessario applicare? Reddito assimilato a lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera f), del TUIR (funzioni pubbliche), collaborazione coordinata e continuativa (in questo caso come bisogna comportarsi per il trattamento previdenziale?), lavoro autonomo esercitate occasionalmente di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, o altra tipologia di reddito?
Il trattamento che si andrà ad applicare vale anche per una eventuale futura nomina dell'OIV al posto del NIV da parte dell'Ente?
I compensi erogati ai componenti del Nucleo di valutazione sono, fiscalmente, da inquadrare, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lettera f), del Tuir, fra quelli percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni e pertanto da assoggettare alla sola ritenuta fiscale, essendo, peraltro, esclusi da assoggettamento a trattenute previdenziali tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (circolare INPS n. 6 del 16/01/2014).
Nel caso specifico non vi sono dubbi che il Nucleo di valutazione sia un organo previsto obbligatoriamente dalla legge sia perché la diversa denominazione rispetto a quella di Organismo Indipendente di Valutazione non fa venire meno il fatto che l’organo debba essere istituito per consentire l’attuazione di norme di principio contenute nel DLgs. 150/2009, cui tutte le amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti interni (per esempio l’art. 7). Inoltre, il Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 1 della legge 190/2012 è il terminale delle segnalazioni di disfunzioni rilevate dal responsabile della prevenzione della corruzione per cui la eventuale diversa denominazione non ne fa venire meno l’obbligatorietà. Ciò è anche supportato da un orientamento espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale per la Regione Puglia, con la deliberazione n. 103 del 14.11.2019.
Le prassi precedenti l’entrata in vigore del DLgs. 150/2009 che non facevano rientrare tali compensi tra quelli per pubblica funzione, in quanto lo stesso (nucleo) era previsto solo dai CCNL e non da disposizioni aventi forza di legge, devono ritenersi superate.
L’inquadramento del reddito ed il conseguente trattamento fiscale quale reddito assimilato, per pubblica funzione, a quello di lavoro dipendente non riguarda i professionisti per i quali , invece, sono da qualificarsi come redditi di lavoro autonomo.
26 aprile 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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