Matrimonio cittadino non vedente

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
05 Maggio 2021

 

Dovendo procedere a pubblicazioni di matrimonio e successiva celebrazione di matrimonio civile di un cittadino NON VEDENTE (che a quanto dichiarato dalla futura sposa sarebbe comunque in grado di apporre la propria firma nel punto giusto in cui viene indicato (da verificare), oltre alla normale documentazione, si chiede che procedura e/o modulistica particolare adottare in caso di matrimonio di NON VEDENTE.

 

Risposta

Nel nostro ordinamento giu­ridico esiste apposita norma che regolamenta la fattispecie: si tratta della legge n. 18 del 3 febbraio 1975.

Nel caso fosse opportuna l’assistenza occorre un «assistente» (in quanto quest’ultimo non è impossibilitato a manifestare la propria volontà, ma può aver bisogno di per­sona che lo accompagni e lo assista nella fase di redazione e formazione dell’atto, sia esso di pub­blicazione che di matrimonio).

Ai sensi dell’art. 2 della cita­ta legge «la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle respon­sabilità connesse».

All’art. 3 è previsto che laddove la persona affetta da cecità chieda l’assistenza o la partecipazione di altra persona di fiducia, nel compimento degli atti di cui all’art. 2, nei limiti dalla stessa indica­ti, ciò è ammesso dando atto, nella redazione del verbale o dell’atto di matrimonio, delle modalità usate per ricevere le dichiarazioni.

La persona che assiste il non vedente deve appor­re la propria firma accanto alla sua, premettendo le parole «il testimone» o «partecipante alla reda­zione dell’atto». Preciso che non si intende testimone nel senso stretto del termine.

Colui che va ad assistere il cieco dovrà indicare il punto preciso dell’atto dove ap­porre la croce o la firma, e dovrà descrivere fat­ti e documenti caratterizzanti la situazione che si sta concretizzando “parte­cipazione attiva del cieco”.

L’art. 4 disciplina la fattispecie in cui il non vedente non è in grado di apporre la propria firma e in sostituzione di questa può apporre un segno di croce (ma non è il caso sottoposto).

Nel caso avvenga, la persona che è chia­mata ad assistere il non vedente, scelta tra per­sone abituate a relazionarsi con lo stesso, viene nominata e presta giuramento davanti all’ufficia­le di stato civile.

Se il cieco non chiede assistenza ed è in grado di apporre la propria firma, (come nel Suo caso) si procede con la reda­zione del verbale e dell’atto di matrimonio con le formule abituali, senza dover neppur menzionare lo stato di incapacità visiva del soggetto.

30 aprile 2021               Roberto Gimigliano

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