Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
Quesiti
Dovendo procedere a pubblicazioni di matrimonio e successiva celebrazione di matrimonio civile di un cittadino NON VEDENTE (che a quanto dichiarato dalla futura sposa sarebbe comunque in grado di apporre la propria firma nel punto giusto in cui viene indicato (da verificare), oltre alla normale documentazione, si chiede che procedura e/o modulistica particolare adottare in caso di matrimonio di NON VEDENTE.
Nel nostro ordinamento giuridico esiste apposita norma che regolamenta la fattispecie: si tratta della legge n. 18 del 3 febbraio 1975.
Nel caso fosse opportuna l’assistenza occorre un «assistente» (in quanto quest’ultimo non è impossibilitato a manifestare la propria volontà, ma può aver bisogno di persona che lo accompagni e lo assista nella fase di redazione e formazione dell’atto, sia esso di pubblicazione che di matrimonio).
Ai sensi dell’art. 2 della citata legge «la firma apposta su qualsiasi atto, senza alcuna assistenza, dalla persona affetta da cecità, è vincolante ai fini delle obbligazioni e delle responsabilità connesse».
All’art. 3 è previsto che laddove la persona affetta da cecità chieda l’assistenza o la partecipazione di altra persona di fiducia, nel compimento degli atti di cui all’art. 2, nei limiti dalla stessa indicati, ciò è ammesso dando atto, nella redazione del verbale o dell’atto di matrimonio, delle modalità usate per ricevere le dichiarazioni.
La persona che assiste il non vedente deve apporre la propria firma accanto alla sua, premettendo le parole «il testimone» o «partecipante alla redazione dell’atto». Preciso che non si intende testimone nel senso stretto del termine.
Colui che va ad assistere il cieco dovrà indicare il punto preciso dell’atto dove apporre la croce o la firma, e dovrà descrivere fatti e documenti caratterizzanti la situazione che si sta concretizzando “partecipazione attiva del cieco”.
L’art. 4 disciplina la fattispecie in cui il non vedente non è in grado di apporre la propria firma e in sostituzione di questa può apporre un segno di croce (ma non è il caso sottoposto).
Nel caso avvenga, la persona che è chiamata ad assistere il non vedente, scelta tra persone abituate a relazionarsi con lo stesso, viene nominata e presta giuramento davanti all’ufficiale di stato civile.
Se il cieco non chiede assistenza ed è in grado di apporre la propria firma, (come nel Suo caso) si procede con la redazione del verbale e dell’atto di matrimonio con le formule abituali, senza dover neppur menzionare lo stato di incapacità visiva del soggetto.
30 aprile 2021 Roberto Gimigliano
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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