Assunzione dipendente a tempo pieno e revisione di trasformare il rapporto in part time

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
05 Maggio 2021

L’Ente deve procedere con l'assunzione di una categoria d) a tempo pieno.

Nella mia programmazione triennale tale figura e prevista in questo modo.

Nello scorrimento di una graduatoria un candidato ha dato la sua disponibilità ad essere assunto presso l'Ente, ma ha anticipato che subito chiederà un part-time fino al 31/12/2022 per poter terminare un altro incarico.

Chiedo cortesemente un vostro parere in merito: è possibile instaurare un rapporto a tempo pieno ma trasformarlo per un periodo limitato di 18 mesi o anche meno a part-time per poi ritornare a tempo pieno.

Risposta

L’assunzione deve avvenire a tempo pieno come previsto dal piano triennale dei fabbisogni.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non costituisce un diritto soggettivo del dipendente ma è rimessa al rispetto delle regole previste dal CCNL 21.5.2018. In particolare, l’art. 53, comma 4, stabilisce che “Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre)”.

Conseguentemente sarà l’amministrazione a valutare se sussistano le condizioni per tale concessione e, in particolare, se non si determinino pregiudizi alla funzionalità dell’ente o non si superi la soglia massima del 25% dei rapporti di lavoro a tempo parziale rispetto alla dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Nell’ambito dell’accordo per la trasformazione del rapporto di lavoro le parti possono, eventualmente, concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si va a costituire.

Nel caso di più richieste si applicano le precedenze previste dal comma 9 del citato art. 53 del CCNL 21.5.2018.

Senza limiti temporali possono, invece, essere presentate le richieste di trasformazione nei casi previsti dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015 (patologie oncologiche o per coloro che hanno diritto al congedo parentale); in questi ultimi casi la trasformazione è un diritto del dipendente.

3 maggio 2021              Angelo M. Savazzi  

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