Il nostro comune ha, con due delibere di giunta, esentato le rette nido e refezione scuola infanzia nel periodo marzo luglio 2020 causa covid. Questa esenzione ha determinato una minore entrata di circa 90mila euro in parte compensata da minore uscita per la gestione dei servizi. Dovendo provvedere alla compilazione della certificazione sul sito della RGS tale minore entrata va inserita tra le Politiche autonome Covid e quindi in detrazione delle minori spese che si considerano? Si tratta comunque di minore entrata derivante dall'emergenza e il suo valore è compensato da minori spese che vanno inserite in quanto di derivanza Covid; i due valori in totale hanno pressoché lo stesso valore entrata -77mila uscita- 75708. Non trovo da nessuna parte una specifica delle eventuali Politiche Autonome da considerare.
La minore entrata differenza tra entrata 2019 e 2020 sui capitoli dei servizi a domanda individuale è di 100.374 euro (colonna c certificazione)
Nello specifico:
asilo nido € -73.125
scuola infanzia € -27.249,00.
Di questi 100mila € 87.020 sono stati calcolati come perdita di gettito derivante da “sconto rette”, quindi da “politica autonoma” (quindi esclusa dalla certificazione se inserita in col f) come segue:
asilo nido € -60.051,00
scuola infanzia € -26.969,00.
Le minori spese derivanti da Covid relative a nido e scuola infanzia per effettivi risparmi sulla gestione sono invece 80.453,00 (colonna d):
nido gestione - 49.695,00
scuola infanzia mensa -26.013,00
utenze -4.745.
A queste minori spese vanno aggiunte però le maggiori spese derivanti da effettive spese covid in più per un totale di € 12.380 (colonna e).
Tutto considerato il risultato totale della certificazione sarebbe di minori entrate -100.374 (senza inserire gli 87020 nella colonna politica autonoma) minori spese+maggiori spese -68.073,00 con un riconoscimento di 32.301 euro a valere sul fondone
Il risultato totale sarebbe invece di minori entrate -13.353 al netto della politica autonoma, minori spese+maggiori spese -68.073,00 con un minore riconoscimento di quasi 55mila euro da rimborsare a carico del fondone.
Io non sarei molto d’accordo sul considerare “politica autonoma” il mancato pagamento delle rette da marzo a giugno luglio in quanto il servizio non è stato effettuato.
Il mancato pagamento delle rette per non fruizione del servizio ha lo stesso valore del rimborso fatto per il mancato trasporto scolastico o dei buoni pasto mensa scolastica (spesa inserita tra le maggiori spese causa Covid) ed in linea generale di tutti gli aiuti dati a causa dell’emergenza come contributi, assistenza domiciliare…..
Quindi propenderei per la seguente soluzione:
1 - inserire tra le minori entrate quelle da minori rette senza inserirle nella colonna della politica autonoma; inserire le minori e maggiori spese come evidenziate con un riconoscimento di 32mila sul fondone come già evidenziato (di cui 13mila come riconoscimento diff minori entrate non covid 2020-2019 + 7mila diff covid e/u e 12mila maggiori spese covid)
In alternativa:
inserire le minori entrate da politica autonoma 87.020 e non inserire tra le minori spese la somma di € 80.453, facendo rientrare le stesse nella normale gestione dell’attività (io non ho dato il servizio e pertanto non ho riscosso le rette) riconoscimento di circa 7mila euro.
Il quesito presenta le classiche difficoltà insite nei casi di disciplina normativa di nuova applicazione e, conseguentemente, sono possibili errori interpretativi; né, tra le FAQ (ad oggi, ben 38) pubblicate sul sito della RGS si evidenziano elementi utili per la fattispecie.
Da un esame del DM 1° aprile 2021, n. 59033, a mio parere, le politiche autonome degli enti locali per quanto concerne le esenzioni e le riduzioni comprendono quei casi in cui, nonostante il cittadino sia tenuto al pagamento integrale del dovuto, l’ente locale decide in autonomia e per evidenti finalità agevolative di esonerare o ridurre tale importo; tali ipotesi ricomprendono quei casi in cui vi è un sinallagma tra una prestazione (quella comunale, ad esempio garantire il servizio di asilo nido) e l’altra (quella dei genitori, chiamati a versare la retta prevista).
È evidente che, nel caso in cui il mancato pagamento non sia frutto della decisione dell’ente di esonerare (o ridurre) il fruitore del servizio ma sia conseguenza della mancata fornitura del servizio, siamo dinanzi ad ipotesi diversa da quelle astrattamente riconducibili alla decisione di agevolare l’utenza con esoneri e/o riduzioni: in tali casi, infatti, da un lato l’ente locale non fornisce il servizio (con conseguente risparmio) e dall’altro lato il fruitore (potenziale) del servizio non paga perché non ne fruisce.
Anche le delibere di Giunta allegate, laddove dispongono che “nulla è dovuto” per i servizi sospesi, non fanno altro che dichiarare una circostanza che è già nei fatti: non è dovuto il pagamento dei servizi non perché è la Giunta a deciderlo ma perché non viene reso il servizio. Trattandosi di contratti a prestazioni corrispettive, l’art. 1460 c.c. dispone che ciascuna parte può rifiutare il suo adempimento (ad esempio, il pagamento della retta) se l’altra parte non adempie (ad esempio, non rende disponibile il servizio di asilo).
Si potrebbe sintetizzare quanto fin qui osservato, mutuando le categorie dell’efficacia giuridica di un provvedimento, affermando che rilevano le politiche autonome “costitutive” di un vantaggio per l’utenza (esonero/riduzione) e non quelle meramente “dichiarative” di una circostanza esonerativa (mancata fornitura del servizio) che opera ex se.
Alla luce di tale considerazione, fermo restando che la corretta quantificazione delle poste contabili rimane in capo all’ente e ribadito quanto premesso circa le difficoltà insite nelle disposizioni normative in fase di prima applicazione, ritengo che la soluzione n. 1 indicata nel quesito sia preferibile e corretta nella sostanza (1 - inserire tra le minori entrate quelle da minori rette senza inserirle nella colonna della politica autonoma; inserire le minori e maggiori spese come evidenziate con un riconoscimento di 32mila sul fondone come già evidenziato (di cui 13mila come riconoscimento diff minori entrate non covid 2020-2019 + 7mila diff covid e/u e 12mila maggiori spese covid).
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