Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiRichiesta consensuale di scioglimento di matrimonio davanti l'Ufficiale dello Stato Civile; uno dei due coniugi è impossibilitato a muoversi dalla propria abitazione, in quanto affetto da una grave malattia. Si può procedere con procura speciale?
L'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto la possibilità per i coniugi di concludere, “innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile” del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui é iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, “un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, solo in caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, e in assenza di patti di trasferimento patrimoniale.
Occorre dare lettura della circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 15 novembre 2016, la quale chiarisce i dubbi in merito.
Occorre porre l’attenzione sul tenore letterale del comma 3 dell'art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate".
La Circolare n. 19 chiarisce che dal suddetto tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art. 12 delle "preleggi", appare pacifico che l'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l'accordo dei coniugi i deve interloquire con gli stessi personalmente.
La possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi.
Detta specificazione non è contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Alla domanda rispondo quindi affermativamente se esistono i presupposti!
Tali presupposti non possono essere espressi verbalmente o semplicemente dichiarati dagli interessati (o dal loro legale) ma devono esistere le condizioni di reale impossibilità certificata dal medico curante che andrà valutata dall’ufficiale di stato civile.
p.s. il Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, ha annullato " ....il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all'Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...". Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell'argomentazione che l'utilizzo dell'avverbio "personalmente" compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale.
13 maggio 2021 Roberto Gimigliano
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