Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiDopo aver trascritto alcuni atti iure sanguinis ho evidenziato che l'avo capostipite era nato in un altro paese e non a AAAAAAAAAA, però il consolato ha inviato tutti gli atti specificatamente a AAAAAAAAAA.
Non ho stampato gli atti sono solo scritti. Se posso tenerli procedo con la stampa oppure devo eliminarli?
La trascrizione dell’atto può essere richiesta al comune ove l’interessato ha la residenza (non è questo il caso in quanto deceduto) o a quello in cui risulta iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero - non è questo il caso) o in mancanza a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita ….omissis……Può capitare che si debba affrontare la necessità di decidere sulla possibilità di trascrivere gli atti di nascita formati all’estero ossia della possibilità per soggetti nati all’estero potenziali discendenti di cittadini italiani, di richiedere la trascrizione diretta degli atti di stato civile propri e eventualmente anche dei propri ascendenti ad un Comune italiano.
La trascrizione degli atti di stato civile formati all’estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l’avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Immagino che a sostegno delle proprie richieste, gli istanti richiamano: –
l’art. 12 del Dpr. 396/2000 che prevede la possibilità per chi ha interesse di richiedere direttamente la trascrizione degli atti di stato civile all’Ufficiale dello Stato Civile Competente –
l’art. 17 del Dpr. 396/2000 che individua la competenza alla trascrizione degli atti di stato civile in capo all’Ufficiale dello Stato Civile dove, in mancanza di residenza e di iscrizione Aire, risultano trascritti gli atti degli ascendenti;
– l’art. 1 della legge 91/1992 che definisce cittadino italiano il figlio di cittadino italiano.
Quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l’Autorità Consolare all’estero, il Consolato identifica il comune competente applicando l’articolo 17 del Dpr. 396/2000. Pertanto, se il soggetto non è iscritto in Apr (Anagrafe della Popolazione Residente), se non è iscritto in Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), se non ha un atto di nascita già iscritto o trascritto, il Comune competente sarà quello in cui esistono gli atti di nascita dei genitori o degli avi ed in quel Comune saranno trasmessi gli atti di fini della trascrizione.
Sul punto, infatti, tra i tanti, già il Tribunale di Aosta con decreto n. 23/2020 del 13.12.2019 fa proprie le motivazioni di un Comune, il quale ha negato al cittadino di procedere alla trascrizione degli atti di stato civile dei propri ascendenti, specificando che “non è normativamente prevista la trascrivibilità degli atti di stato civile relativi a soggetti che pur verosimilmente vantando i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non abbiano tuttavia mai richiesto detto riconoscimento neppure ove sussista al fine puntuale istanza di altro soggetto”.
Analogamente, il decreto n. 603/2020/VG del Tribunale di Padova del 28/10/2020 – in armonia con quanto previsto dalla circolare applicativa del Ministero dell’Interno K.28.1 che, lo ricordiamo, in quanto contenente prescrizioni applicative impartite direttamente dal Ministero dell’Interno, risulta vincolante per l’Ufficiale di Stato Civile che ricopre posizione di subordinazione rispetto al Ministero dell’Interno (cfr. Cons. Stato n. 4478/2016) – ritiene pienamente legittimo e corretto il provvedimento di rigetto adottato dal Comune interessato, la cui ratio “[…] risponde all’esigenza concreta di svolgimento di un’istruttoria approfondita sul punto necessariamente nel luogo che costituisce il centro degli interessi degli istanti per le quali le autorità consolari hanno tutti gli strumenti e che non sarebbe egualmente esplicabile da autorità operanti in Italia, luogo del tutto privo di legami fattivi con i richiedenti”.
L'art. 17 del D.P.R. n. 396/2000 prevede che gli atti formati all'estero dei nati e residenti all'estero, devono essere trasmessi al Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. [...]. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un Comune a sua scelta.
Dunque sarà l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto gli atti ad indagare dapprima sulla nascita o residenza del padre o della madre o di un avo paterno. Se madre o padre o avo materno o avo paterno non risultano avere mai avuto residenza o nascita nel Comune, ma "in altro" Comune, allora a quest'altro Comune dovranno essere inviati gli atti per la trascrizione. Diversamente, e cioè in assenza di qualsiasi di questi requisiti, allora il Comune che ha ricevuto gli atti dovrà provvedere per la trascrizione, essendo esso stato individuato a scelta della parte interessata quale Comune ove procedere alla trascrizione.
In buona sostanza, occorre dare applicazione alla procedura descritta dalla Circolare K.28.1.
A questo punto il non stamparli non avrebbe senso, magari in futuro valuti diversamente sul da farsi.
18 maggio 2021 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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