Utilizzo fondi assegnati ex art 112 Dl 34/2020

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
22 Maggio 2021

All'ente nel 2020 sono stati assegnati fondi per la c.d. zona rossa ex art 112 Dl 34/2020 ( Decreto Rilancio) , le risorse sono state spese solo parzialmente, attualmente sono confluite nell'avanzo vincolato per trasferimenti. L'ente con tali risorse confluite vorrebbe realizzare un'opera pubblica sulla scuola, opera che può essere ricondotta parzialmente ai fini di una maggior tutela degli alunni per il covid ma non completamente. Ciò premesso si chiede se i fondi ex art 112 Dl 34/2020 ( Decreto Rilancio) siano utilizzabili per finanziare opere pubbliche in generale, e nello specifico parzialmente riconducibili a finalità COVID.

 

Risposta

La risposta è negativa. E' vero che l'articolo 112 del d.l. n. 34/2020 dispone che le risorse provenienti dal fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Interno sono destinate a "" ... interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19 ..."", senza recare al riguardo ulteriori specificazioni: per quanto concerne la natura delle spese da sostenere, dalla formulazione di detto articolo 112 deriverebbe la astratta possibilità di considerare ammissibili sia spese di natura corrente che spese in conto capitale, anche se per queste ultime risulta difficile immaginare una effettiva e diretta correlazione con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Ad eliminare dubbi interpretativi è intervenuta la FAQ n. 16 della Ragioneria Generale dello Stato, che ha tra l'altro precisato quanto segue:

"" Si ricorda infatti che, tra le “Maggiori spese 2020 “ COVID-19”” che è possibile inserire nel Modello in corrispondenza della voce Beni materiali, rientrano solo le spese per piccoli investimenti connessi al COVID-19 non coperte da specifiche assegnazioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo: acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da COVID 19 nei cantieri dei lavori pubblici (anche per effetto del recente decreto “semplificazioni”) o altri interventi di adeguamento di spazi e locali. Non rientrano, invece, le spese per investimenti e lavori in senso lato, anche alla luce delle ingenti risorse statali messe a disposizione come contributi agli investimenti."".

Alla luce delle indicazioni sopra riportate, la spesa per la realizzazione di un'opera pubblica come quella indicata nel quesito non può essere rendicontata tra le maggiori spese "Covid-19", e quindi non può essere finanziata dai fondi assegnati dallo Stato per affrontare l'emergenza pandemica, tra cui quelli previsti dall'articolo 112 del d.l. n. 34/2020.

18 maggio 2021            Ennio Braccioni

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