Verifiche di cassa e agenti contabili alla Corte dei conti
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'agente contabile nominato tale per maneggio di denaro nel corso dell'anno ha effettuato anche incassi con l'utilizzo di strumenti di pagamenti elettronici (POS), deve presentare la resa del conto oltre che per maneggio denaro anche dei movimenti con POS? Inoltre si chiede se, qualora non via sia maneggio di denaro, è obbligatoria la nomina di agente per solo pagamenti tramite POS? Infine, si chiede se l'addetto al servizio anagrafe, anziché far pagare i diritti per rilascio carte identità tramite POS, utilizzi applicazione marca da bollo (consentita dal ministero per pagamenti relativi quota diritti di spettanza del ministero stesso) l'addetto deve essere nominato agente contabile?
In base all’orientamento delle Sezioni della Corte dei Conti Toscana e Sardegna, così come emergerebbe dalle sentenze n. 285/2017 Sez. Toscana e n. 294/2018 Sez. Sardegna, con riferimento ai pagamenti tramite sistema POS, in base al quale tali pagamenti sono movimentazioni riconducibili al singolo agente contabile, quest'ultimo sarebbe tenuto alla resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 139 del D,Lgs. 174/2016 anche per i movimenti mediante POS. Per maggiore certezza, si suggerisce di chiedere parere alla sezione di controllo regionale di riferimento della Corte dei conti che esaminerà i rendiconti dell'Ente.
Quanto alle marche, chi le detiene è qualificabile agente contabile. Infatti, a norma dell'art. 93, comma 2, TUOEL, sono tenuti a rendere il conto della loro gestione gli agenti contabili che abbiano il maneggio di pubblico denaro o la gestione di beni degli enti locali.
18 maggio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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