Assunzione mutuo in presenza di rendiconto chiuso con disavanzo

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Maggio 2021

Nel bilancio di previsione 2021 già approvato, era prevista la contrazione di un mutuo che si sta per concludere ma nel mentre è subentrato un problema: chiudiamo il rendiconto 2020 con un disavanzo. Possiamo comunque completare la stipulazione del mutuo?

Si precisa che il rendiconto non è ancora stato approvato in Consiglio.

Risposta

La chiusura in disavanzo di un esercizio non è di per sé causa ostativa alla assunzione di mutui; peraltro il risultato negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2020 dovrà essere ripianata in occasione della approvazione del rendiconto.

Eventuali problemi possono invece derivare dall'orientamento che la Corte dei conti ha recentemente assunto in materia di indebitamento, secondo cui gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare l’equilibrio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge "rinforzata" n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti come previsto dal successivo articolo 10 della medesima legge (Sezioni Unite n. 20 del 17 dicembre 2019; Sezione Regionale per la Lombardia n. 58/2020/PAR del 12 aprile 2021).

Secondo tale orientamento, che si pone peraltro in contrasto con quanto indicato dal MEF - Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 5 del 9 marzo 2020, i comuni sono tenuti ad assicurare in sede di bilancio di previsione, oltre che gli equilibri propri dell'ordinamento degli enti locali (artt. 162, 187 e 188 del TUEL), anche un saldo non negativo tra entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5, e quindi senza considerare le entrate da debito, contabilizzate al titolo 6) e spese finali (titoli 1, 2 e 3, ove sono invece ricomprese le spese finanziate da debito).

A fronte di tali orientamenti contrastanti non è stata al momento definita una normativa ed una linea di condotta pacificamente univoca: conseguentemente allo stato attuale, per quanto concerne la possibilità del ricorso all'indebitamento, occorre distinguere: se si accede alla interpretazione del MEF, tale possibilità è da ritenere ammessa qualora l'ente risulti rispettoso dei vincoli previsti dal comma 821 della legge n. 145/2018, che fanno riferimento alle prescrizioni dell'ordinamento contabile specifico degli enti locali (equilibrio di competenza rilevato dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto); se invece si ritiene condivisibile la prospettazione della Corte dei Conti, tale possibilità è da ritenere subordinata, oltre che al conseguimento del risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come stabilito dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018, anche  al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012.

20 maggio 2021            Ennio Braccioni

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