Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiVorrei sottoporre il seguente quesito, in quanto è la prima volta che ricevo la seguente richiesta da un’impresa:
“come da accordi intercorsi telefonicamente Le confermo che i contratti di subappalto stipulati da XXXXXX con le imprese YYYYYYYY srl e ZZZZZZZZZ srl nell’ambito dell’appalto in oggetto prevedono il pagamento diretto – definito passante - da parte della stazione appaltante al subappaltatore.
In particolare, l’art. 105 comma 13 del codice degli Appalti prevede espressamente:
“La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.”
Rientrando nell’ipotesi prevista nei punti di cui appena sopra, siamo a confermare la possibilità di avvalerCi dell’istituto oggetto della presente e cogliamo l’occasione per precisare quanto segue.
Con comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2020 in merito all’articolo 105 comma 13 lett. a) del Codice dei contratti, in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, ha osservato che la norma si prefigge lo scopo di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei crediti dalle stesse maturati, ponendole al riparo dal rischio dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento da parte dell’appaltatore.
Tale previsione fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse.
Quanto all’aspetto fiscale, il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante non deroga alle regole generali di fatturazione della sua prestazione ai fini IVA (dpr 633/1972). Pertanto, il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'impresa appaltatrice.
Fiscalmente, nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore viene applicato il regime del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), del Dpr. n. 633/72, ma tale regime non riguarda il contratto di appalto tra Comune e appaltatore.
In concreto: il subappaltatore emette fattura all’appaltatore senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (art. 17, c. 6, lett. a, del D.P.R. 633/1972); l’appaltatore integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all’art. 25 del citato D.P.R. 633/1972).
Conseguentemente, lo stesso appaltatore emetterà fattura nei confronti della stazione appaltante, con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. “split payment”), di cui all’art. 17-ter del medesimo D.P.R. 633/1972, in base al quale, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese a favore di tutte le pubbliche amministrazioni, l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.
Egli, quindi, emetterà fattura nelle modalità ordinarie (artt. 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), con indicazione dell’imponibile e dell’imposta per l’importo complessivo dei lavori eseguiti, compresi quelli realizzati dal subappaltatore, annotando inoltre nel citato documento la dicitura “scissione dei pagamenti-art.17-ter, D.P.R. 633/1972”.
La fattura complessiva sarà, quindi, successivamente registrata nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/1972) ed annotata in modo distinto dalle altre (apposita colonna o apposito codice), poiché l’IVA in essa esposta non andrà computata nella liquidazione periodica dell’appaltatore .
In conclusione, anche in caso di pagamento diretto del subappaltatore, la stazione appaltante dovrà corrispondere a favore dell’appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti, detratto l’importo dovuto al subappaltatore, in ogni caso senza tener conto dell’imposta che, comunque, salderà direttamente all’Erario.
Sulla base del certificato di pagamento così redatto, la stazione appaltante emette due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell’impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore.
20 maggio 2021 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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