Stabilizzazione dipendente ex comma 953 della legge 178/2020

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
25 Maggio 2021

L'Ente intende procedere nell'ambito delle prerogative degli enti di cui ai crateri sismici di cui al comma 953 della legge di stabilità, alla stabilizzazione di una unità recentemente assunta a tempo determinato p.t. (assunzione 1 dicembre 20). La persona di che trattasi ha svolto attività di cococo per circa 34 mesi presso altro ente nell'ambito del sisma). Si chiede se al fine del computo dell'anzianità di servizio necessaria possa considerarsi il periodo svolto in qualità di cococo presso altri enti.

 

Risposta

Dalla lettura sistematica dell’art. 1, comma 953 della Legge 178/2020 e dell’art. 20, comma 1, del DLgs. 75/2017 emerge che i requisiti che l’interessato deve possedere al 31.12.2020, per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, sono i seguenti:

  1. deve risultare in servizio con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 124/2015;
  2. deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
  3. deve aver maturato, al 31 dicembre 2020, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, almeno due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Tale requisito può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile
     

Dal quesito risultano presenti tutti e tre i requisiti, inclusi i due anni di servizio nel quale vanno ricompresi anche i periodi relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La coerenza con il piano triennale del fabbisogno di personale significa che le assunzioni devono essere previste nell’ambito di tale strumento di pianificazione che costituisce l’atto prodromico sulla base del quale possono essere avviate le procedure assunzionali. Inoltre, la corsia preferenziale per le assunzioni di tale personale non esime le amministrazioni dall’applicare le norme sul calcolo delle facoltà assunzionali introdotte dall’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto ministeriale 17.3.2020. Le assunzioni anzidette sono, quindi, consentite solo se, sulla base delle nuove regole, l’Ente ha una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto della sostenibilità finanziaria della nuova spesa di personale.
14 magio 2021              Angelo M. Savazzi

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