Recupero somme erogate in eccedenza ad amministratori cessati

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
27 Maggio 2021

Per recuperare un credito da un ex amministratore si deve rettificare la certificazione unica anni 2017-2018-2019. Si devono ricalcolare i cedolini e come si deve fare?

Nello specifico: negli anni passati l’Ente ha pagato alcuni amministratori, ed ha versato più di quanto previsto per legge. Ora l’Ente deve recuperare queste somme. Si precisa che si tratta di amministratori che sono cessati.

Da un punto di vista normativo occorre capire come procedere. Può essere rilasciata una nuova e diversa CU a tali amministratori che sono cessati (gli stessi hanno richiesto la nuova CU, in quanto devono fare la dichiarazione dei redditi)?

Da un punto di vista fiscale è possibile rilasciare una nuova CU, che non corrisponderà coi cedolini elaborati in precedenza? Quindi occorre ricalcolare i cedolini?

L’Ente vuole capire come sia più giusto procedere, anche per essere apposto con l'Agenzia delle Entrate.

Risposta

L’ente non può rettificare la certificazione unica relativa agli anni 2017, 2018, 2019.

La restituzione delle somme avviene nel 2021 ed interessa la certificazione unica 2022 redditi 2021.

L’art. 10, lettera d-bis) del TUIR prevede che, per ottenere il recupero delle somme già soggette a tassazione e restituite al soggetto erogante (il sostituto), il contribuente (quindi il sostituito) possa:

a) portare la quota di importo restituito in deduzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi fino a capienza dei relativi redditi, senza alcuna limitazione temporale;

b) chiedere direttamente a rimborso all’Amministrazione finanziaria l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all’art. 11 TUIR, cioè il 23%.

Tale articolo ha come presupposto che il sostituito restituisce al datore di lavoro la somma al lordo delle ritenute subite.

Il decreto Rilancio con l’art. 150 ha aggiunto, in alternativa alla modalità sopra esposta, il comma 2-bis all’art. 10 TUIR, secondo cui “le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. Ai sostituti “spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione […]”.

24 maggio 2021             Daniele Conforti

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