Decreto dichiarativo di efficacia di Adozione (art.36 commi 2 e 3 della L.184/1983)

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
31 Maggio 2021

Ho ricevuto sentenza che dichiara efficacia in Italia la sentenza emessa in data 22.03.2018 che dispone adozione della minore da parte della sorella. Vi è allegata anche la sentenza del paese di origine

A mio avviso trattasi di adozione particolare: chiedo conferma dell'iter e chiarimento sulla cittadinanza ITER

  1. Trascrizione della sentenza (a mio avviso nel dispositivo non chiede la trascrizione del provvedimento straniero.. quindi non si trascrive) formula 193
  2. Trascrizione atto di nascita
  3. Annotazione dell'adozione e cambiamento del cognome (antepone quello della sorella) (formula 123)
  4. Annotazione acquisto cittadinanza 

Problema cittadinanza:

E' necessario emettere attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza e successiva trascrizione nei registri di S.C oppure va solo annotata la cittadinanza italiana formula 140 sexies;

la sentenza è stata emessa come sopra indicato il 22/03/2018 ma la sorella è diventata cittadina italiana il 24/11/2019 QUALE DATA VA INDICATA PER L'ACQSUSITO DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

Risposta

La legge sull’adozione (art.44 della legge 184/83 s.m.i.) prevede, accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:

Dopo aver individuato i quattro casi tassativi, la norma prevede un’ulteriore valutazione: “il preminente interesse del fanciullo”. Ciò significa che tra il parente entro il sesto grado (o il coniuge del genitore o l’affidatario di fatto) e il minore deve sussistere un valido rapporto affettivo. 

L’adozione nei casi particolari è consentita:

  • alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi
  • alla persona singola, non coniugata
  • per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio.
  • da persone legate da vincolo di parentela entro il sesto grado o da preesistente stabile rapporto, se orfano di padre e di madre;

L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi. 

E’ ammessa l’adozione di più minori anche con atti successivi. 

Non sono previsti limiti massimi di età per l’adottante (a differenza dell’adozione legittimante!), ma solo un limite minimo: l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella dell’adottando. Quest’ultima previsione è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 30 Cost. dalla Corte Costituzionale, ma nel solo caso dell’adozione del figlio del coniuge (C.Cost. 2 febbraio 1990 n.44). 

Occorre precisare che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

In pratica, l’aspirante adottante deve presentare una domanda al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all’adozione. Il giudice deve verificare, in particolare, l’idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore, la situazione personale ed economica dell’adottante, i motivi per i quali si desidera adottare, ecc.

In ogni caso deve verificarsi che l’adozione in casi particolari realizzi il preminente interesse del minore (art 57 1° comma). Questo concetto è stato spesso ricondotto dalla giurisprudenza (da ultimo anche nella sentenza del TM di Roma 30 giugno-30 luglio 2014) a quello di “utilità”, così come definito dalla sentenza del TM di Milano n. 626/07 come la “preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie ed il minor numero di inconvenienti” 2. 

Il tribunale invia la SENTENZA al comune di nascita del minore per la trascrizione, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla determinazione del cognome come segue: 

- il figlio legittimo antepone al proprio, il cognome dell'adottante

- Il figlio non riconosciuto dai genitori assume il cognome dell'adottante

- nel caso di figlio riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, egli assume il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio

- se l'adozione è compiuta da donna coniugata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome di lei. 

Se il Tribunale stabilisce diversamente, l'Ufficiale dello Stato Civile si attiene alla decisione. 

Si trascrive il decreto del Tribunale dei minori italiano indicando che  rende efficace il provvedimento di adozione straniero che è del tenore seguente:".... (e si trascrive per riassunto il decreto straniero)". 

Dopo di ciò trascrive l'atto di nascita come riformato dopo l'adozione e vi annota l'avvenuta adozione.  

Comunica l'intervenuta adozione all'Ufficio Anagrafe per l'aggiornamento dei dati.

Va solo annotata la cittadinanza italiana con la formula 140 sexies.

Gli effetti dell’adozione in casi particolari assimilano tale forma a quella di maggiorenni: essi si verificano dalla data della sentenza, non è prevista alcuna retroattività. 

26 maggio 2021            Roberto Gimigliano                  

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