E-fattura tra Italia e San Marino, scambio di lettere tra i due Paesi

FISCO OGGI – Documento 26 maggio 2021

Servizi Comunali Fatturazione

28 Maggio 2021

E-fattura tra Italia e San Marino, scambio di lettere tra i due Paesi

FISCO OGGI

E-fattura tra Italia e San Marino, scambio di lettere tra i due Paesi

26 Maggio 2021

Al via dal 1° ottobre un periodo transitorio durante il quale, fino al 30 giugno 2022, gli operatori potranno optare per la fatturazione elettronica su sistema unico transfrontaliero, a regime dal 1° luglio

 

Passo in avanti nei rapporti tra Italia e San Marino: con lo scambio di lettere avvenuto oggi, 26 maggio 2021, fra il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, Marco Gatti, viene superato quello precedente del 1993, con l’introduzione nelle operazioni commerciali fra i due Paesi delle più recenti modalità di fatturazione elettronica. Ad annunciare l'accordo un comunicato congiunto di oggi.
 

Nel dettaglio, dal 1° ottobre prenderà avvio un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. La procedura, precisano dal Mef, entrerà a regime dal 1° luglio 2022.

Lo scambio di lettere, avvenuto al ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale, rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto fra Italia e San Marino.

Il percorso normativo di riferimento, ricordiamo, è rappresentato dall'articolo 12 del decreto "Crescita", il quale ha previsto l'implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra i due Paesi, disciplinati dal decreto Mef del 24 dicembre 1993. Sollevate dall'obbligo sono alcune specifiche categorie: coloro che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011), i forfetari (articolo 1, comma 54 della legge n. 90/201, coloro che hanno esercitato l’opzione prevista dalla legge n. 398/1991 e che hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila e i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria per il 2019. L'efficacia della disciplina tracciata dal Dl n. 34/2019 è demandata a un Dm e richiede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate di attuazione delle istruzioni operative.

 

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