FISCO OGGI – Documento 26 maggio 2021
Servizi Comunali Provvedimenti conseguenti a calamità naturaliNuovi contributi e benefici fiscali nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore
FISCO OGGI
Nuovi contributi e benefici fiscali nel Dl “Sostegni bis”, già in vigore
26 Maggio 2021
Indennizzi in base al calo di fatturato, con saldo sul risultato d’esercizio. Riscossione stoppata fino al 30 giugno. Bonus affitti da gennaio a maggio, per il settore alberghiero e turistico fino a luglio
Pochi giorni dopo la conversione in legge del decreto “Sostegni”, è arrivato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio un analogo provvedimento (Dl 73/2021), da circa 40 miliardi di euro, con ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. In vigore da oggi, dovrà essere approvato definitivamente dal Parlamento entro il 24 luglio.
In tabella, le principali disposizioni in ambito fiscale.
Art. 1 – Contributo a fondo perduto |
Previsto, per gli operatori economici già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (articolo 1, Dl n. 41/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’altra istanza. Spetta a condizione che la partita Iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma sarà assegnata in via automatica dall’Agenzia delle entrate sullo stesso conto corrente bancario o postale in cui è confluito il precedente ristoro ovvero potrà essere fruita sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite il modello F24, nel caso in cui il destinatario abbia espresso tale scelta in occasione della prima attribuzione (commi 1-4). |
Art. 2 – Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse |
Disposta la concessione di contributi a favore delle attività economiche che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in legge del “Sostegni bis”, hanno subìto la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica (articoli 1 e 2, Dl n. 19/2020). A tale scopo, viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Soggetti beneficiari, ammontare dell’indennizzo e modalità di erogazione saranno individuati da un decreto Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma. Vanno rispettate le norme europee in materia di aiuti di Stato durante l’emergenza Covid. |
Art. 4 – Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
Prorogato ed esteso il “bonus affitti”, ossia la chance - introdotta per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica - di usufruire di un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020). In particolare: |
Art. 5 – Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche |
Estesa al mese di luglio l’agevolazione disposta dal decreto “Sostegni” (articolo 6, commi 1-4, Dl n. 41/2021) per aprile, maggio e giugno, allo scopo di ridurre la spesa sostenuta in bolletta elettrica dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, quali, ad esempio, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. L’Arera (Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente) deve stabilire, con propri provvedimenti, la riduzione delle voci identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. |
Art. 6 – Agevolazioni Tari |
Per attenuare l’impatto finanziario sulle attività economiche interessate dalle chiusure/limitazioni imposte nei primi mesi del 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, ai Comuni è data la facoltà di concedere una riduzione della tassa sui rifiuti urbani o della tariffa di natura corrispettiva (articolo 1, commi 639 e 668, legge n. 147/2013). Per tale finalità, è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021. I Comuni potranno riconoscere agevolazioni anche in misura superiore, senza però riversare gli oneri sugli altri utenti del servizio rifiuti, ma provvedendo con risorse proprie o con somme assegnate nel 2020 e non utilizzate. |
Art. 7 – Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi |
Intervenendo sulla norma che disciplina il “tax credit vacanze” (articolo 176, Dl n. 34/2020), viene ampliata la platea dei soggetti presso i quali i fruitori dell’agevolazione (nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro) possono utilizzare il bonus, fino al 31 dicembre 2021, per il pagamento dei servizi acquistati: alle imprese turistico ricettive, agli agriturismo e ai bed & breakfast si aggiungono le agenzie di viaggio e i tour operator (comma 3). |
Art. 8 – Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica |
Replica, nel 2021, per il credito d’imposta che il decreto “Rilancio” (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) aveva previsto, per il solo 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa nel settore del tessile, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Il bonus, pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nelle tre annualità precedenti, è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Chi intende avvalersene deve presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un provvedimento della stessa Agenzia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del “Sostegni bis”. |
Art. 9 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 |
Ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito (articolo 68, Dl n. 18/2020) nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (articolo 152, Dl n. 34/2020), che il decreto “Sostegni” aveva già differito dal 28 febbraio al 30 aprile. |
Art. 10 – Misure di sostegno al settore sportivo |
Prorogata di un anno la disposizione del decreto “Agosto” (articolo 81, Dl n. 104/2020) che, con l’obiettivo di incentivare le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali a investire in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, riconosce un credito d’imposta, fruibile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Questi devono essere di ammontare complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolti a soggetti con ricavi 2019 prodotti in Italia pari almeno a 150mila euro e fino a 15 milioni. Il bonus è ora applicabile anche agli investimenti sostenuti nel 2021; a tal fine, è stanziato un importo massimo di 90 milioni di euro (commi 1-2). |
Art. 14 – Tassazione capital gain start up innovative |
Per sostenere le start up innovative (articolo 25, comma 2, Dl n. 179/2012) e le piccole e medie imprese innovative (articolo 4, Dl n. 3/2015), sono introdotti benefici fiscali a favore delle persone fisiche che investono in tali realtà, acquisendone quote di partecipazione mediante sottoscrizione di capitale sociale: le plusvalenze per la loro cessione, realizzate al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, ordinariamente tassate con l’aliquota del 26% (articolo 3, comma 1, Dl n. 66/2014), sono esenti dalle imposte sui redditi, sia in caso di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), Tuir) che di partecipazioni non qualificate. Per fruire dell’agevolazione, le quote devono essere acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni. Lo stesso regime è previsto anche per le plusvalenze realizzate, sempre da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, tramite cessione di partecipazioni in società di cui all’articolo 5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti a esse equiparati) e all’articolo 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo Testo unico, se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o in Pmi innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Per l’effettiva operatività della norma, occorre l’autorizzazione della Commissione europea. |
Art. 18 – Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali |
Con una serie di modifiche alla disposizione della “legge Iva” che disciplina le variazioni dell’imposta e dell’imponibile successive all’emissione della fattura (articolo 26, Dpr n. 633/1972), viene stabilito che, in caso di mancata riscossione di crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali (fallimento o concordato preventivo), è possibile effettuare le conseguenti variazioni in diminuzione sin dall’apertura della procedura, senza doverne quindi attendere la conclusione infruttuosa, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-bis, regio decreto n. 267/1942) o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato (articolo 67, terzo comma, lettera d), regio decreto n. 267/1942). In tal modo, il cedente o prestatore può recuperare l’imposta versata all’Erario e non riscossa (ovviamente, permane l’obbligo di effettuare nuovamente il versamento qualora parte del corrispettivo venisse successivamente pagata). Ciò in linea con i principi delle direttive e della giurisprudenza europee, secondo cui uno Stato non può subordinare la riduzione della base imponibile all’infruttuosità di una procedura concorsuale, che può durare anche più di dieci anni; in tal caso, infatti, si violerebbe il principio di neutralità dell’imposta. Fondamentalmente, si tratta della riproposizione della disciplina di recupero dell’Iva relativa a crediti inesigibili che era stata introdotta dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 126, legge n. 208/2015), senza però trovare applicazione a causa dell’intervento correttivo apportato dalla successiva legge di bilancio (articolo 1, comma 567, legge n. 232/2016). Le novità sono applicabili alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore della norma. |
Art. 19 – Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e Ace innovativa 2021 |
È prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l’operatività della norma agevolativa (articolo 44-bis, Dl n. 34/2019) che consente di trasformare in crediti d’imposta utilizzabili in compensazione le imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati, ossia vantati verso debitori inadempienti (comma 1). |
Art. 20 – Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi |
Estesa anche ai soggetti “più strutturati”, con volume di ricavi o compensi dai 5 milioni di euro in su, la possibilità di utilizzare in compensazione in un’unica quota annuale, anziché le ordinarie tre, il credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali materiali di tipo tradizionale, diversi da quelli “Industria 4.0”, diversi cioè da quelli indicati nell’allegato A della legge 232/2016, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021. La chance di velocizzare il recupero del bonus era stato riconosciuto, dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1059, legge n. 178/2020), alle sole partite Iva con ricavi o compensi sotto la soglia dei 5 milioni di euro. |
Art. 22 – Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale per l’anno 2021 |
Per il 2021, allo scopo di incrementare la liquidità delle imprese, è innalzato a 2 milioni di euro il limite massimo dei crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” tramite modello F24 (cioè per compensare debiti relativi a imposte di natura diversa) ovvero rimborsabili ai contribuenti intestatari di conto fiscale, ordinariamente fissato a 700mila euro (articolo 34, comma 1, legge 388/2000). Ricordiamo che, per il 2020, il tetto era stato elevato a 1 milione di euro dal decreto “Rilancio” (articolo 147, Dl n. 34/2020). |
Art. 31 – Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci |
Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il bonus è pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 e non è cumulabile, per i medesimi costi, con altri crediti d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. L’importo spettante (fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario) è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, e non soggiace ai limiti in materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge n. 388/2000). La disposizione agevolativa va applicata nel rispetto dalla normativa europea sugli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (commi 1-5). |
Art. 32 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione |
Ripristinato, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (bed and breakfast, case vacanze per affitti brevi), il “bonus sanificazione”, nella misura del 30%, per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per sanificare gli ambienti di lavoro e gli strumenti utilizzati e per acquistare dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per beneficiario, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o in compensazione senza applicazione dei consueti limiti, non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Un provvedimento delle Entrate definirà le modalità attuative, anche al fine del rispetto delle risorse complessivamente stanziate (200 milioni di euro). |
Art. 64 – Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia |
Introdotte ulteriori agevolazioni fiscali in materia di “prima casa”, ossia di abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquistate in presenza di determinate condizioni (nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986). Ne sono destinatari coloro che ancora non hanno compiuto 36 anni nell’anno in cui viene rogitato l’atto e che hanno un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. Al verificarsi di tali circostanze, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale. Se la compravendita è assoggettata a Iva, all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto. Il bonus è spendibile in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all’acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto o, ancora, in compensazione tramite modello F24. Per gli stessi soggetti e in riferimento agli stessi immobili, è prevista anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente dovuta sui finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (articolo 18, Dpr n. 601/1973). Tali misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022 (commi 6-11). |
Art. 65 – Misure urgenti per la cultura |
Stop per otto mesi, dal 1° gennaio al 31 agosto 2021, al pagamento del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019) dovuto dagli esercenti attività circensi e dello spettacolo viaggiante (articolo 1, legge n. 337/1968), titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico (commi 6-7). |
Art. 67 – Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari |
Istituito un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che garantiscono la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e in quelli con un solo punto vendita di giornali. Il bonus è pari al 30% della spese sostenute nel 2020 per la distribuzione e il trasporto delle testate edite; devono risultare da apposita attestazione resa da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità per le dichiarazioni fiscali o da un revisore legale. L’agevolazione va richiesta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con Dpcm, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”. In caso di richieste superiori al tetto di spesa fissato (60 milioni di euro), le risorse saranno ripartite in misura proporzionale al credito astrattamente spettante. Il bonus si può utilizzare solo in compensazione, presentando l’F24 esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate. L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea (commi 1-6). |
Art. 68 – Misure di sostegno per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il settore agrituristico |
Per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina effettuate nel 2021, è innalzata al 9,5% la percentuale di compensazione dell’Iva, sostitutiva della detrazione; la novità riguarda i produttori agricoli che applicano il regime speciale (articolo 34, Dpr n. 633/1972). Vengono così modificate le disposizioni dell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 39, legge n. 178/2020), cui aveva dato attuazione il Dm 10 febbraio 2021, confermando le previgenti percentuali del 7,95% per i suini e del 7,65% per i bovini. Tale ultimo provvedimento, pertanto, deve ritenersi privo di efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 (commi 1-2). |
Art. 76 – Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa |
Dando seguito a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 1090, legge n. 178/2020), viene definito il passaggio dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione in Sicilia, anche per le entrate non spettanti alla Regione siciliana: dal 1° ottobre 2021 l’Agenzia delle entrate-Riscossione sostituirà Riscossione Sicilia Spa, subentrandovi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, con i poteri e secondo le disposizioni dettate dal decreto sulla riscossione (Dpr 602/1973). |
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: