Atti e motivazioni necessari per rinunciare al contributo/finanziamento assegnato di autorizzazioni noleggio
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiCon la presente si richiede la Vostra collaborazione in merito alle autorizzazioni che questo ufficio dovrebbe predisporre al fine dello svuotamento dell’ossario comune del cimitero locale.
All’ufficio scrivente, che non si occupa di servizi cimiteriali perché in capo all’ufficio tecnico comunale, é stato chiesto, come ufficio di stato civile, il rilascio delle autorizzazioni al trasporto e alla cremazione per i resti mortali contenuti nell’ossario comunale ormai a capienza.
Considerato che trattasi di argomento mai trattato da questo ufficio si richiede come, in termini di legge, devono essere rilasciate le autorizzazioni richieste.
ovvero una unica AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E ALLA CREMAZIONE (come deve essere predisposta?) esiste un fac simile?
Cosa indicare come destinazione delle ceneri di risulta se il cimitero locale non è dotato di cinerario comune (art. 80 DPR 285/90 COMMA 6)?
La normativa di settore, ex art. 80, comma 6, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con il d.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, impone ai Comuni l’obbligo di dotare ogni cimitero di un cinerario comune per raccogliere e conservare le ceneri derivanti dalle cremazioni di cadaveri.
Comma 6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione
Al riguardo, la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 1993, al punto 14, definisce cinerario comune un manufatto nel quale vengono disperse, attraverso un apposito rito, le ceneri per volontà del de cuius.
Ferma restando l’obbligatorietà del cinerario comune in ogni cimitero, non va trascurato il fatto che esso possa consistere in un fabbricato di lieve entità: ad esempio, una celletta ossario che sia destinata a tale funzione, una colonna cava forse anche realizzata con un tubo di cemento sistemato in verticale, un pozzetto ipogeo costruito con materiali lapidei di risulta, ovviamente ornati adeguatamente, sia in relazione allo scarso utilizzo attuale di tale impianto, sia per l’assenza di carichi, stress meccanico o di altre prescrizioni caratterizzanti.
Ad ogni modo, non è possibile collocare un’urna cineraria nell’ossario comune; eventualmente è consigliabile depositare tale urna all’interno del cimitero, in una camera mortuaria di cui all’art. 64 D.P.R. n. 285/1990, nell’attesa di poter predisporre ed utilizzare il cinerario comune.
Si allega un fac simile delle autorizzazioni richieste.
1 giugno 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Analisi delle modifiche apportate dalla Legge 9/4/2025 n. 58
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