Appalto servizio trasporto scolastico

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Giugno 2021

L’amministrazione intende procedere all’affidamento dell’appalto, in via sperimentale per un anno, del servizio di trasporto scolastico che sarà disposto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 76/2020 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.

La norma prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Nel caso in cui, a seguito dell’esperimento della manifestazione di interesse, pervenissero adesioni alla manifestazione da parte di operatori economici inferiore a numero cinque, è possibile comunque procedere alla predisposizione della lettera di invito indicando che si procederà all’affidamento anche in caso di una sola offerta ritenuta valida?

Nel caso ci fossero, ad esempio, quattro offerte come si procede all’esclusione automatica dalla gare delle offerte, considerato che l’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 76/2016 prevede esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque?

E’ possibile procedere ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che lo richiedano oppure è necessario indicare nella procedura un tetto massimo di operatori?

Il servizio di sorveglianza sullo scuolabus è obbligatorio per l’assistenza degli alunni di tutte le scuole oppure no?

I punti di raccolta studenti che vengono deliberati annualmente con atto di Giunta Comunale, così come previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, debbono essere autorizzati dal Ministero dei Trasporti o da altro ente?

Risposta

Posto che la stessa disposizione invocata (art. 36 comma 2 lett. b del Codice) dispone che l’invito è almeno di cinque operatori, se esistenti, laddove ciò non sia, la procedura si svolgerà con quelli esistenti e disponibili a seguito dell’avviso.

Ove non si faccia espressamente ricorso alle procedure di cui all’art.1 del DL 76/2020, ma a quella dell’art. 36 citato - che non è né abrogato né modificato dal predetto DL 76/2020, costituendo procedura pienamente legittima e distinta da quella del richiamato DL – troverà luogo la disciplina in materia di anomalia dell’offerta dell'art. 97 del Codice e non quella del più volte citato DL.

E’ possibile procedere ad invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che lo richiedano, salvo che la stazione appaltante non limiti l’invito al minimo previsto dalla norma, indicando previamente il criterio di scelta per l’invito (ad es., in base all'ordine di arrivo al protocollo o a sorteggio).

Il servizio di sorveglianza sullo scuolabus deve essere valutato in base all’età dell’utenza. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997, i veicoli impiegati per il trasporto scolastico possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo anche dai bambini della scuola materna. In quest'ultimo caso è previsto l’obbligo della presenza di almeno un accompagnatore. Tuttavia, anche nel caso di bambini la Cassazione con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, con riguardo allo specifico infortunio occorso ad un alunno della scuola elementare, ha rilevato che, anche in mancanza di un “obbligo normativo del comune di disporre la vigilanza” sul servizio di scuolabus, l'ente è comunque tenuto a “garantire la presenza di un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico” proprio in considerazione dell'età dei trasportati. Ne consegue che i comuni devono adottare tutte le “cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori”.

I punti di raccolta del servizio scuolabus, essendo un servizio istituito dal Comune è regolato solo da quest'ultimo, salvo il rispetto delle linee guida del Min. Trasporti e delle norme del codice della strada in ordine alle fermate istituite (v. ad es., art. 157 C.d.S.).

4 giugno 2021               Eugenio De Carlo

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