Passaggio a TARIC - Possibilità di deliberare delle agevolazioni/riduzioni/esenzioni sulla scorta della Legge 147/2013 commi 659 -660 -682.

Risposta al quesito del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
08 Giugno 2021

Questo Comune è passato da TARI (tassa) a TARIC (tariffa puntuale con metodo corrispettivo) a partire dal 01/01/2021. Pertanto, tutta la gestione ivi compresa la bollettazione/riscossione e fasi successive è ora di competenza del soggetto gestore privato.

Il piano finanziario per la costruzione delle Tariffe è comunque di pertinenza dei Comuni per mezzo dell’autorità d’ambito Rifiuti (AURI) cui i Comuni fanno parte. Il regolamento è comunque stato adottato all’interno di ogni Consiglio comunale cercando comunque di condividere posizioni unitarie circa agevolazioni/riduzioni.

Oggetto di riflessione è ora l’applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC) nei confronti dei locali comunali, in quanto la posizione di ente impositore del Comune si tramuta ora in quella di soggetto passivo. Ci chiedevamo se era possibile e comunque legittimo intervenire introducendo specifiche riduzioni/agevolazioni/esenzioni anche in termini percentuali (facoltà rimandata alla discrezionalità amministrativa  in virtù dell’autonomia impositiva e potestà regolamentare degli enti locali ex art. 52 D.lgs 446/97). Ad esempio, è possibile prevedere nel regolamento l’abbattimento dell’intera quota fissa del tributo per tutti i locali comunali? Le medesime riflessioni sono da fare anche per l’eventuale imposizione nei confronti di locali di proprietà comunale concessi in uso ad associazioni senza scopo di lucro; le associazioni vivono oggi un momento di grande difficoltà per la crisi pandemica e gravarle anche di un “nuovo tributo” sarebbe per loro la fine.

Come si possono “armonizzare” le riduzioni/agevolazioni/esenzioni tra la potestà regolamentare degli enti locali ex art. 52 D.lgs 446/97 con i paletti che sembrano esserci nella legge 147/2013?

Riportiamo i commi di maggiore interesse:

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta. 

Il comma 659 descrivere specifiche fattispecie su cui operare, e sembra lasciare poco spazio discrezionale, poi, invece, il comma 682 sembra concedere ampia autonomia nel definire le riduzioni.

La domanda cruciale è la seguente:

L’ente, in virtù del più volte richiamato art. 52 d.lgs 446/97, potrebbe esentare, ad esempio, l’intera quota fissa della tariffa (o addirittura l’intera tariffa!!!) per tutti quei locali comunali concessi anche ad associazioni senza scopo di lucro? Il tutto si andrebbe a spalmare sull’intera contribuenza residua.

Risposta

In virtù della potestà regolamentare i Comuni possono inserire quelle previste dai commi citati, ovvero possono introdurre qualunque ulteriore riduzioni/esenzione con la facoltà di coprire tali riduzioni con altre risorse di bilancio o meno.

Per cui, le riduzioni di cui al quesito presentato, possono essere inserite in virtù del comma 660 e comunque finanziarle attraverso il piano tariffario ordinario, ovvero attraverso le altre categorie tassate.

L’art. 52 non ci permette di modificare le fattispecie imponibile e, di conseguenza, neanche le riduzioni o agevolazioni, se non espressamente consentito dalla norma specifica sulla TARI.

3 giugno 2021               Luigi D’Aprano

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