Utilizzo personale di altro ente

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
08 Giugno 2021

Questo Comune, con una popolazione di circa 1.200 abitanti, si trova ad oggi con un posto di ruolo vacante per cui deve ancora attivare le procedure amministrative per la relativa copertura. Nel frattempo per garantire l’erogazione del relativo servizio istituzionale intende utilizzare un dipendente a tempo determinato part-time al 66,67% (24 ore settimanali) debitamente autorizzato dal Comune di appartenenza che ha una popolazione di circa 2.250 mediante estensione oraria (oltre le 24 ore settimanali prestate presso l’Ente di appartenenza).

Si richiede quale sia la soluzione giuridicamente fattibile per l’utilizzo del suddetto dipendente e si richiede vs parere in merito ai seguenti riferimenti normativi:

  • articolo 14 del CCNL del 22.1.2004: convenzione che consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore nell’ambito dell’orario complessivo cui è tenuto il lavoratore sulla base del proprio contratto individuale.Nella fattispecie concreta, solo nell’ambito delle 24 ore settimanali risultanti da contratto, quindi senza l’estensione di orario oltre le stesse 24 ore settimanali, giusto?
  • articolo 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: possibilità di stipulare un secondo contratto di lavoro a tempo determinato con questo comune, ma in questo caso è possibile essendo il part-time superiore al 50%?
  • articolo 1, comma 557 della Legge n. 311/2004: utilizzo di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. Nella fattispecie concreta è possibile ricorrere a tale forma di utilizzo anche se il dipendente debitamente autorizzato dal Comune di provenienza non è a tempo pieno ma un part-time al 66,67%? Se sì, l’utilizzo può essere esteso fino a 48 ore settimanali? Se sì, è necessario comunque stipulare una convenzione con il Comune di appartenenza del dipendente? Inoltre per il trattamento economico è possibile (magari specificandolo in convenzione) per l’Ente di destinazione pagare separatamente il dipendente emettendo propri cedolini senza il rimborso all’Ente di provenienza? Se il compenso va considerato come reddito da lavoro dipendente, va pagato fino a 36 ore come ordinario e oltre come straordinario? Infine, per la presente soluzione è possibile anche il ricorso al lavoro autonomo occasionale o alla collaborazione coordinata e continuativa?"
Risposta

Rispetto all’ipotesi prospettata nel quesito vanno considerati i seguenti aspetti:

  1. Il comma 557 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 si applica ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e i dipendenti interessati devono avere un rapporto di lavoro a tempo pieno con l’amministrazione di appartenenza che deve autorizzarli. Ciò premesso rispetto a quanto prospettato nel quesito questa formula non é praticabile in quanto si tratta di una eccezione al principio inderogabile della unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno che conseguentemente non ammette estensioni applicative.
  2. Considerata la natura derogatoria delle disposizioni legali e contrattuali richiamate, rispetto al regime generale delle incompatibilità previsto dall’art. 53 del DLgs. 165/2002, che vieta il cumulo di impiego, le stesse devono essere considerate di stretta interpretazione.
  3. L’art. 92, comma 1, secondo periodo del TUEL è applicabile al caso specifico poichè non viene effettuata alcuna distinzione tra le diverse formulazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale quindi rispetto alla durata (“I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”).
  4. Nel caso prospettato nel quesito è applicabile l’ipotesi di cui all’art. 14 del Ccnl 22.1.2004, richiamato dall’art. 17 Ccnl 21.5.2018. La disposizione consente, infatti, di utilizzare personale di altri Enti “per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo” (24 ore settimanali), senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l’Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari. In questo caso, infatti, il dipendente di un Ente locale verrebbe autorizzato a svolgere prestazioni per conto di un altro Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale. Rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’Ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative a favore anche di detto Comune in forza dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due Enti assumerebbe carattere accessivo.       

7 giugno 2021          Angelo M. Savazzi

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