Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro
QuesitiIn merito alla risoluzione n. 223 del 13/04/2021 dell'AdE si chiede se la liquidazione dei compensi ISTAT, censimenti inclusi, 2019/2020, è assoggettata a tassazione ordinaria o separata?
Con la risposta a interpello n. 243 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo a quello di maturazione.
La tassazione separata non può trovare applicazione qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d'imposta successivo possa considerarsi fisiologica, in altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Il legislatore ha ricompreso tra le cause giuridiche che legittimano la tassazione separata il contratto collettivo, nel quale è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tuto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
Quindi indipendentemente dalla natura degli emolumenti e dalla complessità dell'iter di liquidazione, è sufficiente che in presenza e in attuazione di contratto collettivo, anche decentrato, l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.
Le indennità connesse a prestazioni lavorative sono da assoggettare a tassazione separata se corrisposte in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione, per una causa giuridica sopravvenuta, ovvero in esecuzione dell'"Accordo di contrattazione collettiva integrativa".
Ad una diversa soluzione si deve pervenire, nel caso della corresponsione in un anno successivo dell'indennità prevista dalla legge antecedente la maturazione (o contratto sottoscritto prima della maturazione) a favore del proprio personale in base alle presenze e all'attività lavorativa dell'anno precedente; in tal caso, infatti, benché la corresponsione delle indennità avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello al quale la stessa si riferisce, il ritardo è da considerarsi fisiologico in base alla natura stessa dell'emolumento, pertanto tali indennità sono da assoggettare a tassazione ordinaria.
8 giugno 2021 Daniele Conforti
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Istituto nazionale di statistica (ISTAT) - Comunicato in GU n.117 del 22-5-2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
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