Imputazione e codifica spesa incarico redazione piano emergenza comunale di protezione civile

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Giugno 2021

Si chiede per l'incarico di redazione del piano di emergenza comunale in ambito di protezione civile se sia corretta l'imputazione a titolo 2 della spesa essendo un incarico con valenza pluriennale, finanziato nello specifico con avanzo destinato. Si precisa che il piano una volta redatto ed approvato dal consiglio comunale esplicherà la sua validità per anni senza necessità di aggiornamenti. Si chiede quale sia la corretta imputazione e la codifica di bilancio più corretta.

Risposta

La spesa indicata nel quesito (incarico per la redazione del piano di emergenza comunale di protezione civile) anziché essere contabilizzata nel titolo 1 quale spesa corrente non ripetitiva, può essere considerata come spesa a utilizzo durevole, ed in quanto tale da ricomprendersi tra le spese in conto capitale, con conseguente imputazione al titolo 2 del bilancio: l'elemento decisivo, ai fini della soluzione del caso proposto, non è però rappresentato dalla collocazione in bilancio della spesa, ma dalla natura della spesa in questione, in quanto non tutte le spese contabilizzate nel titolo 2 del bilancio consistono in spese di investimento.

Il concetto di spesa di investimento viene spesso sovrapposto a quello di spesa in conto capitale, ma tali categorie di spese vanno tenute distinte: per quanto concerne l'individuazione delle spese di investimento va fatto riferimento alla elencazione contenuta nell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), norma che va letta in senso letterale e restrittivo (Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 25/CONTR/11 del 28 aprile 2011), con la quale il legislatore ha inteso individuare le operazioni economiche che costituiscono investimenti, con definizioni che derivano da scelte di politica economica e finanziaria.

Poiché nell'elenco suddetto non è dato rinvenire la spesa indicata nel quesito, la stessa, pur rappresentando una spesa in conto capitale, non può essere considerata una spesa di investimento. Ne deriva che per il suo finanziamento non appare utilizzabile la quota di avanzo che, per sua stessa definizione, è "destinata agli investimenti".

Sotto altro profilo, è da rilevare che, così come è stato accertato che la spesa per il conferimento di un incarico professionale per la redazione di un piano urbanistico non possa essere qualificata come spesa per investimenti (Corte dei conti Piemonte n. 68/2011), altrettanto è da ritenere, in via analogica, per il caso del piano di emergenza comunale di protezione civile; si aggiunge infine che il piano dei conti integrato ricomprende nel titolo 2 del bilancio le spese per incarichi professionali ma la relativa - ed unica - voce è specificatamente riferita a "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" (voce U.2.02.03.05.000), e cioè per la progettazione di opere pubbliche.

Conclusivamente, la spesa in questione non si ritiene finanziabile mediante l'utilizzo della quota dell'avanzo destinata agli investimenti.

9 giugno 2021               Ennio Braccioni

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