Ripetizione contratto

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Giugno 2021

Ripetizione del contratto

Premesso che il nostro comune nell’anno 2016 ha affidato l’appalto per il servizio di ristorazione della durata di anni 5 (dal 01.06.2016 al 31.08.2021) e che nei documenti di gara risulta quanto indicato:

- nel capitolato è inserita la seguente frase: ”Il contratto avrà durata di cinque anni a partire dal 01/09/2016 al 31/8/2021, con possibilità di proroga per ulteriori 5 anni ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, qualora il servizio sia sempre stato soddisfacente e normativa vigente permettendo…” (qui il termine proroga è stato usato impropriamente in quanto si intendeva usare il termine ripetizione);

- nel contratto è inserita la seguente frase :”…L’amministrazione comunale, alla scadenza dell’appalto previa valutazione della qualità del servizio prestato dall’appaltatore, si riserva la facoltà di chiedere all’Aggiudicatario la ripetizione del contratto stesso per la medesima durata qualora la normativa allora vigente lo permetta…”

 

Ora stante la situazione sopra riportata, si chiede:

1. E’ possibile procedere con la ripetizione del contratto?

L’appalto, a causa emergenza sanitaria, non scadrà più il 31.08.2021 ma il 30.06.2022, la ripetizione si intende a partire dal 01.07.2022?

2. Se la ditta accettasse la nostra richiesta ad aderire alla ripetizione dell’appalto (stessa durata e stesse condizioni) potrà chiedere un piccolo ritocco alla cifra di appalto per motivi legati all’emergenza sanitaria?

3. Avendo staccato un CIG per 5 anni (2016-2021) è possibile prendere uno nuovo oppure è necessario sentire ANAC per chiedere “proroga o integrazione” del CIG già in uso?

Risposta

Posto che la proroga o ripetizione che sia, in base al contratto è subordinata alla normativa vigente alla scadenza del contratto originario e posto che in base all’attuale ordinamento una volta scaduto il contratto l’Amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve – tempestivamente – bandire una nuova gara , al fine di portarla a termine prima della naturale scadenza del risalente contratto, in quanto, in tema di proroga (o rinnovo) dei contratti pubblici, per cui non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti (cfr. TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. V – sentenza 18 aprile 2020 n. 1392).

Dunque, attualmente, in base alla normativa vigente così come applicata dalla giurisprudenza amministrativa, non vi è alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica.

Peraltro, in senso letterale la ripetizione contrattuale nell’attuale formulazione dell’art. 63, comma 5, del Codice dei contratti prevede che essa possa essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta  e che il progetto a base di gara indichi l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di affidamento. Inoltre, il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Pertanto, anche se nella fattispecie si trattasse di ripetizione in senso proprio, non sembra che la stessa possa trovare conforto nella suddetta disciplina.

Infine, ogni modifica alla disciplina del precedente rapporto costituendo un nuovo autonomo negozio giuridico implica una nuova procedura di affidamento in base alle soglie ed alle regole vigenti al momento del nuovo affidamento.

14 giugno 2021             Eugenio De Carlo

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