Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiAvrei bisogno di un parere per poter individuare dove allocare la spesa per un incarico di assistenza al RUP ex art 31 D.Lgs 50/2016.
Abbiamo valutato due ipotesi:
Questa spesa, chiaramente al titolo 2’ investimenti. Questa proposta comporta ogni opera pubblica un incarico distinto.
I nostri dubbi sono:
Come precisato dalla giurisprudenza (TAR Puglia -Bari, sentenza n. 237/2020), le attività di assistenza al responsabile unico del procedimento sono servizi di natura intellettuale e per il loro affidamento si applicano le procedure del codice dei contratti pubblici non quelle per gli incarichi professionali. Pertanto, in caso di valori che determinino lo sviluppo di procedure di gara, è obbligatorio l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora il dimensionamento economico di tali servizi sia inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante potrà procedere mediante affidamento diretto, attraverso il ricorso al mepa (nel quale il bando servizi prevede una specifica categoria relativa ai servizi di supporto specialistico alle amministrazioni pubbliche), ad altri mercati elettronici o alle piattaforme telematiche messe a disposizione dai soggetti aggregatori regionali.
Quanto alle attività che sono riconducibili ai servizi di assistenza al Rup, il TAR osserva che l' elencazione del comma 8 dell' articolo 31 del codice dei contratti pubblici comprende sia servizi afferenti ai profili tecnici (progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell' esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo) sia le attività che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell' attività del responsabile unico del procedimento, consentendo la formula aperta della norma di ricondurre in questo novero le attività di supporto amministrativo e gestionale, quelle di tipo giuridico-legale e quelle di analisi economica.
Ne consegue che trattandosi di attività connesse alla realizzazione di opere pubbliche dovrebbero essere inserite nel quadro economico dell’intervento con allocazione delle relative spese nell’ambito del titolo II e che per gli affidamenti occorre applicare di volta in volta le procedure e i principi, compresi quelli di rotazione, pubblicità proporzionalità, previsti dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi con le relative imputazioni contabili e coperture finanziaria a norma del TUOEL.
14 giugno 2021 Eugenio De Carlo
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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