Rconoscimento debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
18 Giugno 2021

Considerato che il bilancio ed il consuntivo non sono ancora stati approvati (siamo in gestione provvisoria) ed è necessario andare in consiglio per il riconoscimento di un debito fuori bilancio per somma urgenza che deve essere coperto con l'avanzo di amministrazione, si chiede se sia possibile riconoscerlo indicando come copertura l'avanzo appunto non ancora ufficialmente approvato. Siamo ancora in attesa del parere del revisore dei conti per il consuntivo.

Risposta

Per quanto concerne la situazione di gestione provvisoria in cui versa l'Ente, la giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato la impossibilità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio (Corte dei conti Sez. Sicilia n. 78/2014; Sez. Campania n. 213/2013; Sez. Marche n. 82/2017, n. 132/2019 e da ultimo n. 55/2019), considerazioni da ritenere a maggior ragione valide in caso di gestione provvisoria; peraltro, dovendo il procedimento di riconoscimento essere posto in essere ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del TUEL entro i termini puntualmente previsti da tale norma, si ritiene che queste ultime prescrizioni abbiano natura prevalente e che pertanto il consiglio possa procedere al riconoscimento.

Relativamente all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, non essendo ancora approvato il rendiconto, detto avanzo è solamente presunto, e l'articolo 187 del TUEL ne consente l'utilizzo limitatamente alla quota vincolata e alla quota accantonata (per di più con le limitazioni stabilite dai commi 3 e successivi di detto articolo), mentre sono utilizzabili solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto la quota destinata agli investimenti (articolo 187, comma 1) e soprattutto la quota libera (articolo 187, comma 2).

Pertanto - a meno che l'utilizzo dell'avanzo presunto riguardi le quote costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente (comma 3-sexies dell'articolo 187) - non risulta consentito l'utilizzo dell'avanzo fino alla intervenuta approvazione del rendiconto.

14 giugno 2021             Ennio Braccioni

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