Approvazione Rendiconto 2020 alla luce della sentenza corte costituzionale n. 80/2021

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Giugno 2021

Abbiamo bisogno di un supporto per poter procedere con l'approvazione del Rendiconto 2020 alla luce della sentenza corte costituzionale n. 80/2021. Il nostro Ente ha sempre accantonato in avanzo il FAL separatamente dal FCDE ovvero non ha mai utilizzato il FAL per abbassare il FCDE. Precisiamo inoltre che l'ente non si trovava in condizioni di pre-dissesto o dissesto indotto dalla sentenza corte costituzionale n. 4/2020. Nel 2020 abbiamo applicato il FAL e coperto con lo stesso l'uscita al rigo F2 e la quota annuale di restituzione meccanismo ora censurato dalla Corte. Per tale motivo volendo approvare il rendiconto 2020 prima del 31 luglio per necessità dell'ente, abbiamo optato per istituire un ulteriore accantonamento in avanzo pari alla quota annuale 2020 di restituzione del FAL. In questo modo secondo noi prudenzialmente scarichiamo la restituzione della suddetta quota non più sul FAL ma sulla competenza modificando in riduzione i saldi W2 e W3 ed inoltre anche il risultato finale di amministrazione 2020. Consideri che la quota di restituzione del FAL è per noi pari ad € 5.087,92 a fronte di un avanzo di amministrazione di oltre 600.000 euro. La nostra correzione pertanto trova ampio margine nei ns saldi di bilancio. Vorremmo una Sua opinione a riguardo.

Risposta

Il comportamento “prudenziale” (accantonamento pari alla quota annuale del 2020, ulteriore rispetto a quello relativo all’importo del FAL ancora da restituire alla data del 31 dicembre 2020) è certamente corretto anche se non obbligatorio né strettamente necessario, e non si ravvisano sotto questo profilo particolari problemi per la approvazione del rendiconto 2020: si tenga conto infatti che gli effetti negativi conseguenti alla ricordata sentenza n. 80/2021 si hanno, per quanto riguarda il consuntivo, relativamente al risultato di amministrazione il quale, se negativo, non può più fruire della "facilitazione" rappresentata dalla possibilità di ripianare il peggioramento del disavanzo in un numero elevato di anni (possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 39-ter del d.l. n. 162/2019 dichiarato costituzionalmente illegittimo), fattispecie che però non riguarda codesto Ente il cui rendiconto chiude in avanzo. 

22 giugno 2021           Ennio Braccioni

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