Ripiano disavanzo

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
24 Giugno 2021

Si chiede se nel caso di un comune a fine mandato o commissariato si abbia al 31.12.2020 un maggior disavanzo come vada ripianato. Deve essere ripianato nella prima annualità del bilancio di previsione 2021/2023 o nelle 3 annualità?

Risposta

La possibilità di ripianare il disavanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto, mediante ripartizione nelle tre annualità considerate nel bilancio in corso di gestione è prevista dall’articolo 188 del TUEL, che nel mentre ammette tale durata massima triennale limita tale possibilità “” … in ogni caso non oltre la durata della consiliatura …””: la formulazione letterale della norma porterebbe ad escludere il ripiano triennale ove vengano superati i limiti temporali della consiliatura.

Il problema è stato preso in esame dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 3/2016) a seguito della questione rimessa dalla Sezione regionale di controllo per le Marche: i giudici contabili, dopo aver analizzato la portata dell’articolo 188 sia sotto il profilo sostanziale che per gli aspetti procedimentali, tra i quali quelli relativi alle modalità temporali, hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: “l’obbligo di provvedere a ripianare il disavanzo di amministrazione di cui all’art. 188 del TUEL, nei termini e secondo le modalità ivi disciplinate, rileva a prescindere dall’organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Laddove l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione avuto riguardo solo alla sua estensione minima obbligatoria triennale e salvaguardando le compatibilità economico-finanziarie del processo di programmazione. La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che deve essere obbligatoriamente adottato”.

22 giugno 2021                Ennio Braccioni

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