Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiE' corretto accantonare nell' avanzo 2020 i risparmi da rinegoziazione 2020 mutui CCDDPP che seppur applicati non sono stati spesi e destinarli alle spese correnti nel 2021? In caso affermativo, come si può fare? Accantonamento altri fondi all. a1)?
A norma dell’articolo. 7, comma 2, del d.l. n. 78/2015, come modificato dall’art. 57, comma 1-quater, del d.l. n. 124/2019, convertito nella legge n. 157/2019, fino al 2023 le risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui (con esclusione di quelle derivanti dalla sospensione dei mutui MEF di cui all’articolo 112 del d.l. n. 18/2020, che sono vincolate per l’emergenza Covid) possono essere utilizzate dagli enti locali senza vincolo di destinazione.
Detto in altri termini tali economie, non essendo caratterizzate da alcun tipo di vincolo, fino all’esercizio 2023 rappresentano, sotto il profilo della loro utilizzazione, delle ordinarie risorse correnti, che possono quindi essere utilizzate sia per finanziarie spese correnti che per finanziare investimenti.
Da ciò consegue che per gli importi non impegnati negli stanziamenti di spesa dalle stesse finanziati rappresentano delle economie di spesa che, in quanto finanziate da entrate correnti, concorrono a determinare il risultato di amministrazione, ovviamente per la quota libera, e non possono quindi essere conservati nella quota accantonata dell’avanzo.
23 giugno 2021 Ennio Braccioni
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 11 novembre 2024, n. 9014
Cassa depositi e prestiti S.p.A. – 22 maggio 2023
IFEL – 21 aprile 2023
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