Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiQuesto Ente deve procedere al pagamento della Performance individuale dell’anno 2020.
A questo proposito, il CID 2020 prevedeva lo stanziamento dell’importo totale, fra Performance organizzativa e Performance individuale, di € 44.092,78, da destinare per l’appunto alla liquidazione della Performance dei dipendenti.
Tuttavia, da un controllo degli avanzi di Bilancio 2020, risulta un risparmio relativo al pagamento delle risorse variabili (indennità mensili) pari a circa € 10.000,00 ed un altro risparmio relativo alle risorse fisse (PEO) pari a circa € 5.000,00.
Si chiede se questi importi residuali non liquidati possono essere utilizzati per andare ad incrementare l’importo di € 44.092,78 destinato al pagamento della Performance 2020.
Si chiede anche se possono essere utilizzati entrambi (€ 10.000,00 ed € 5.000,00) oppure soltanto quello relativo alle risorse variabili, con esclusione dell’importo residuale delle PEO.
Da ultimo, si chiede se, in caso contrario, questi risparmi (uno od entrambi) andranno ad incrementare il Fondo dell’anno successivo, ossia quello del 2021.
Premesso che al CCDI è affidato il compito di definire i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili del fondo tra i diversi istituti e non quello di determinare i valori di tale ripartizione (art. 7, comma 4, lettera a) Ccnl 21.5.2018), si deve ritenere che il valore delle risorse destinato a remunerare la performance organizzativa e individuale ben può ricomprendere le somme non utilizzate del fondo sia di parte stabile che di parte variabile del medesimo anno.
Le risorse di parte stabile non utilizzate nell’anno di riferimento andranno ad incrementare il fondo (parte variabile) dell’anno successivo (art. 68, comma 1, ultimo periodo CCNL 21.5.2018). Si tratta delle risorse (stabili) che, non utilizzate in un anno, qualunque sia la motivazione del mancato utilizzo, si traducono in un incremento, una tantum, delle risorse variabili dell’anno successivo.
In proposito, si ricorda che, nella vigenza del precedente art.17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, che conteneva un’analoga previsione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle sue circolari e nelle sue note esplicative ha avuto modo di evidenziare che le risorse stabili destinate alla contrattazione integrativa, definitivamente non utilizzate nell’anno precedente, costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa, nell’anno successivo, di somme già in precedenza certificate e che si tratta, comunque, di risorse variabili. In questo senso anche l’orientamento applicativo ARAN CFL46 del 3.4.2019).
Non possono essere oggetto di trasferimento all’anno successivo e, pertanto, divengono economie di bilancio, le risorse non utilizzate a causa del parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance; in tale senso l’orientamento applicativo ARAN RAL1826 del 3.3.2021.
25 giugno 2021 Angelo M. Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2808
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza speciale 11 aprile 2025, n. 113
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