Trattamento fiscale compenso componenti commissione gara

Risposta al quesito del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
02 Luglio 2021

Il Comune ha nominato una commissione di gara individuando come Presidente e Componente Esperto due figure professionali esterne all’Ente: 1. Presidente: assistente sociale in servizio presso altro Comune con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (lordo 600,00 euro); 2. Componente esperto: assistente sociale in servizio presso altro comune con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato (lordo 500,00 euro).

Nel primo caso l’Ente di appartenenza ha rilasciato autorizzazione nel secondo invece non è stata richiesta trattandosi di figura inquadrata con contratto a tempo parziale (18/36). Ora, dovendo liquidare i rispettivi compensi avremmo bisogno di sapere quale trattamento fiscale dobbiamo applicare.

Risposta

Per inquadrare il trattamento fiscale dei compensi erogati ad una commissione di gara è necessario suddividere il ragionamento in base ai criteri di scelta dei dipendenti membri della commissione, ossia:

  • se basati su criteri soggettivi i compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per esercizio di “pubbliche funzioni” ex art. 50, co. 1, lett. f), Tuir:

“f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 53 , comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.

  • se basati su criteri oggettivi i compensi sono inquadrabili come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente in virtù di quanto previsto ex art. 50, co.1, lett. b), Tuir:

“b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;”

 Nel caso prospettato sembra rilevare la qualità di “esperto”, quindi criteri soggettivi, pertanto sarà qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente – esercizio pubbliche funzioni ex lett. f), art. 50, co. 1, Tuir, soggetto a ritenuta IRPEF in base agli scaglioni ma senza diritto alla detrazione di lavoro dipendente ex art. 13, Tuir.

Tali compensi costituiranno anche imponibile ai fini IRAP – metodo retributivo.

29 giugno 2021           Fabio Bertuccioli

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