Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiE' possibile e quindi doveroso per il Sindaco convocare e tenere ripetutamente il Consiglio Comunale per la votazione di una mozione di sfiducia ex art. 52 del TUEL sulla base delle identiche/medesime motivazioni?
A distanza di un mese viene ripresentata una nuova mozione di sfiducia, con identiche motivazioni, nonostante la precedente sia stata già rigettata.
L’art. 52 del TUOEL non prevede divieti di bis in idem, per cui se la mozione di sfiducia, quale atto politico che determina lo scioglimento del Consiglio, è riproposta nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2 del citato articolo (ossia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco), la stessa va messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Infatti, essendo legata a valutazioni politiche, la mozione, pur con le stesse o identiche motivazioni, potrebbe essere approvata per un mutamento della maggioranza rispetto alla precedente.
Invero, la mozione di sfiducia al sindaco, adottata dal consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto (cfr. anche T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 agosto 2007 , n. 1955, nonché, con riferimento alla normativa nazionale, T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 5 febbraio 2009, n. 1145).
Pertanto, la proposta di mozione, ricorrendo le suddette condizioni di presentazione, va sottoposta al consiglio comunale, salvo diversa previsione regolamentare che espressamente escluda la riproposizione della mozione basata sulle stesse ragioni, comportandone l’inammissibilità, o a seguito di apposita votazione dell’organo consiliare chiamato a pronunciarsi sull’inammissibilità della proposta a cui – ove previsto dal regolamento - sia rimessa la questione in base alle norme alle norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.
1 luglio 2021 Eugenio De Carlo
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