massima
E' applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all'esattore; tale previsione è compatibile con un sistema affilttivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre.
ARTICOLO
Anche le multe maggiorate al 10% ogni sei mesi di ritardo nel pagamento da quando sono esigibili
Applicabile pure alle sanzioni per infrazioni Cds la sovrattassa fino a che il ruolo non va all’esattore: previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio
Anche alle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme del codice della strada si applica la maggiorazione del 10 per cento nel caso per ogni semestre di ritardo da quando la sanzione è diventata esigibile. È quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza 27887/17, depositata oggi dalla terza sezione civile.
Vince il Comune in una causa che ha a oggetto una cartella di pagamento notificata a un automobilista che, contravvenendo alle norme sulla circolazione stradale, incorreva in diverse sanzioni amministrative. Il tribunale accoglieva parzialmente l’appello dell’ente locale, pronunciando la nullità della cartella esattoriale limitatamente agli importi a titolo di maggiorazioni. Ed è proprio su questo punto che si concentra il Comune: il giudice commette un errore nel ritenere illegittima la pretesa delle maggiorazioni previste dal comma 6, dell’articolo 27, della legge 689/81 in quanto disposizione non applicabile alle sanzioni amministrative per la trasgressione delle norme del codice della strada. È la stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, a ritenere applicabile anche alle violazioni delle norme sulla circolazione stradale «la maggiorazione del 10 per cento per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e ciò sino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore; tale previsione è compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell’articolo 27 della legge 689/81 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre». Il Palazzaccio accoglie il gravame e cassa, decidendo nel merito, la sentenza impugnata.
24 novembre 2017 Emiliana Sabia
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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