Riequilibrio finanziario pluriennale

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
10 Luglio 2021

Premesso che l’Ente ha fatto ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis e s.m.i. con delibera di C.C. n. … del 29/12/2018;

In data 23/03/2019 con Delibera di C.C. n. .. è stato redatto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243 bis, trasmesso alla Corte dei Conti Sezione di Controllo Regionale della …… e al Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Finanza Locale.

Il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ad oggi è in fase di istruttoria e di approvazione.

La commissione di stabilità di Finanza Locale con proprie note, ha chiesto all’Ente Comune lo stato di evoluzione del contenzioso riportato nel Piano di Riequilibrio Economico Finanziario;

Considerato che nel termine del 31 Luglio, L’Ente deve adottare con apposito atto deliberativo la salvaguardia di equilibrio di bilancio ed eventuali riconoscimenti di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art 194 del TUEL;

Le posizioni debitorie dell’Ente per le tipologie previste dall’art 194 del TUEL inserite nel Piano di riequilibrio Finanziario, ancora non sono state riconosciute con delibera di C.C.;

Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di riequilibrio ancora in fase di istruttoria, sono state notificate all’Ente alcune sentenze esecutive non previste nel Piano.

Tanto premesso, si chiede di far conoscere quanto segue:

  1. I debiti Fuori bilancio di cui all’art 194 del TUEL, lettere a) ed e), per le quali non è possibile raggiungere accordo transattivo, occorre procedere preliminarmente prima dell’approvazione del Piano di riequilibrio da parte della Commissione Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali Finanza Locale e della Corte dei Conti sezione Regionale, al relativo riconoscimento ed indicando i termini di pagamento riportati per le quote annuali riportate nel Piano di Riequilibrio Pluriennale finanziario. 
  2. Per sentenze esecutive nei confronti dell’Ente pervenute successivamente alla redazione del Piano, occorre procedere al riconoscimento ed integrazione del Piano redatto stabilendo eventuali forme di copertura e rateizzazione; 
  3. Tali regolarizzazioni contabili occorre inserirli o meno nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193194 del  D. Leg.vo 267/2000 del TUEL.
Risposta

Si premette che l'Ente avrebbe dovuto ricomprendere nel Piano di Riequilibrio, oltre ai debiti fuori bilancio risultati alla data di redazione del Piano medesimo, anche gli importi, seppure presunti, connessi al contenzioso in essere e che oggi si sono manifestati con le sentenze nel frattempo notificate (articolo 243-bis, comma 6, lettera b), del TUEL).

In ogni caso in occasione della salvaguardia degli equilibri (articolo 193 del TUEL) i debiti  suddetti dovranno essere oggetto di riconoscimento ai sensi dell'articolo 194 del medesimo TUEL e la corrispondente deliberazione, ove non risulti possibile per l'Ente assicurarne il finanziamento (cosa che sembra alquanto probabile), dovrà prevedere la inclusione dell'onere corrispondente nel Piano di Riequilibrio, già deliberato dal consiglio comunale ma tuttora in corso di istruttoria da parte del Ministero dell'Interno, e quindi non ancora approvato dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Per quanto concerne una eventuale integrazione del Piano di Riequilibrio, non si ritiene di consigliare l'Ente a provvedere unilateralmente al riguardo, anche al fine di evitare eventuali decisioni negative da parte dei due organismi competenti in materia (Ministero dell'Interno e Corte di conti): appare preferibile che la situazione debitoria aggiornata (comprendente cioè tutti i debiti fuori bilancio, e quindi anche quelli che si andranno a riconoscere in occasione della salvaguardia degli equilibri) venga rappresentata ai suddetti due organismi, al fine di ottenere precise indicazioni circa la esatta procedura da mettere in atto (aggiornamento del Piano, rimodulazione dello stesso ovvero adozione di un nuovo Piano di Riequilibrio).

8 luglio 2021     Ennio Braccioni

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