Incompatibilità consigliere comunale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
10 Luglio 2021

Si chiede di conoscere se esiste incompatibilità per un consigliere comunale ai sensi dell'art. 63 del TUEL, nominato in una società Srl (costituita come società di progetto) che gestisce servizi cimiteriali e partecipata dal Comune al 44%.

Si specifica che il consigliere non avrebbe né compiti di rappresentanza della Società né deleghe gestionali  in quanto spettano per Statuto al Presidente e Vice Presidente.

L’incarico è inoltre gratuito ed è stato preceduto da un avviso pubblico per la raccolta delle candidature al quale ha aderito il solo consigliere.

Si richiede inoltre di conoscere se la normativa relativa alle incompatibilità è ravvisabile nell’art. 63 del TUEL o nell’art. 7 del D. Lgs. 39 del 2013.

Risposta

L’incompatibilità esprime il conflitto tra due situazioni in relazione alle quali l’interessato deve optare per una sola di esse. In tale senso, la previsione dell’art. 63, comma 1 , nn. 1 e 2 ) TUOEL dispone l’incompatibilità dell'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente.

Pertanto, se il consigliere Comunale dimostra che il suo ruolo non è riconducibile a ruoli “come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento”, non si prefigura alcuna incompatibilità.

Nel caso di specie, per quanto rappresentato nel quesito, il consigliere non dispone di poteri di rappresentanza o di gestione e, quindi, non sembra configurarsi detto caso d’incompatibilità.

Peraltro, per configurarsi la causa di cui al n. 1) dovrebbe comunque trattarsi di una società che riceva

 in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; mentre nel caso n. 2) la società dovrebbe erogare servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionata in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’inconferibilità, invece, riguarda l’esigenza di un periodo di raffreddamento tra lo svolgimento di alcune cariche amministrative ed alcuni incarichi, per evitare situazioni di commistioni o condizionamenti politici.

L’art. 7 del d.lgs. n. 39/2013 non contempla le modalità di conferimento, ma l’effettivo conferimento di un incarico entro determinati termini previsti dalla norma, qualora si tratti di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», ossia gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (v. definizioni art. 1 comma 2 lett. l d.lgs. n. 39/2013).

Anche in questo caso, la mancanza di poteri gestionali o assimilabili esclude la ricorrenza della causa di inconferibilità anzidetta, senza considerare che non appare nemmeno certo il controllo pubblico dell’ente ai sensi dell’art. 1 del citato decreto per quanto riportato nel quesito.

Ovviamente, ove in concreto ricorra specifica situazione di conflitto, si applicherebbe sempre il dovere di astensione di cui all’art. 78 TUOEL.

8 luglio 2021                 Eugenio De Carlo                     

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